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Home » Attualità » Golden power e la conversione del Decreto Liquidità

Golden power e la conversione del Decreto Liquidità

10 Settembre 2020 | Approfondimenti

La diffusione dell’epidemia da Covid 19 ha determinato una notevole estensione dell’ambito di operatività dei poteri speciali attribuiti all’esecutivo in tema di protezione degli asset strategici da acquisizioni predatorie da parte di investitori esteri (e non solo).

Già con il D. L. n. 23/2020 (“Decreto Liquidità”) dello scorso 8 aprile, il Governo ha rafforzato la propria normativa Golden Power, seguendo anche le indicazioni della Commissione europea. Gli Stati membri erano stati infatti esortati a dotarsi di adeguati meccanismi di controllo per evitare che la crisi sanitaria potesse portare ad una svendita da parte degli operatori industriali e commerciali europei dei propri asset.

In sede di conversione in legge del Decreto Liquidità, avvenuta con legge 5 giugno 2020, n. 40, (“Legge di conversione”) sono state precisate alcune delle principali novità introdotte con il detto Decreto.

In primo luogo con il Decreto Liquidità si era previsto che, oltre ai c.d. settori strategici – ovvero quello energetico, dei trasporti e delle comunicazioni – ricadessero sotto la normativa Golden Power i “Settori Estesi” e cioè: le “infrastrutture critiche”, le “tecnologie critiche”, i “fattori produttivi critici”, le “informazioni sensibili”, “libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione” e “settore agroalimentare e siderurgico”. Con la Legge di conversione si è chiarito che il settore finanziario (che fa parte delle infrastrutture critiche) comprende quello creditizio e assicurativo. Si è poi specificato come il settore sanitario (sempre parte delle infrastrutture critiche) includa la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medici, medicochirurgici e di protezione individuale.

Tra le novità introdotte con il Decreto Liquidità si ricorda anche che in determinate ipotesi, e fino al 31 dicembre 2020, è stato introdotto per i soggetti extra-UE un obbligo di notificare le loro operazioni di acquisto. In particolare, per quelli intenzionati ad acquisire partecipazioni in società che detengano beni o rapporti nei Settori Estesi, o in società che operino nei settori del trasporto, dell’energia e delle comunicazioni, l’obbligo di notifica era introdotto al verificarsi del superamento di determinate soglie (10%, se l’operazione ha un valore superiore a 1 milione di euro, o una partecipazione superiore al 15%, 20%, 25% o 50%). In sede di conversione si è specificato che le soglie di notifica delle acquisizioni compiute da investitori extra-UE successive a quella del 10% (quindi le soglie del 15%, 20%, 25%, 50%) si riferiscono al solo capitale. La soglia del 10%, si riferisce invece sia al capitale che ai diritti di voto.

La Legge di conversione non chiarisce invece quali siano le operazioni soggette agli obblighi di notifica di cui sopra. Il Decreto Liquidità nella sua formulazione originaria stabiliva che dovessero essere notificate le acquisizioni aventi ad oggetto tutti i beni e rapporti relativi ai Settori Estesi in attesa poi dei decreti attuativi che avrebbero dovuto definire in maggior dettaglio gli asset specifici soggetti a notifica (sempre nell’ambito dei detti settori). Sul punto nulla dice la Legge di conversione. Pertanto sembra valere  (almeno sino al 31 dicembre 2020) quanto previsto nel Decreto Liquidità.

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