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Home » Attualità » Agenzia delle Entrate: chiarimenti in tema di Investment Management Exemption

Agenzia delle Entrate: chiarimenti in tema di Investment Management Exemption

10 Dicembre 2024 | Flash News

La Circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 19 novembre 2024, fornisce chiarimenti sulla disciplina dell’Investment Management Exemption (IME). Si tratta di una presunzione legale, introdotta con la Legge di Bilancio 2023 e applicabile a partire dal 2024, la quale stabilisce che una struttura di investimento non residente – costituita da un veicolo di investimento e dalle sue società controllate non residenti – non dà luogo a una stabile organizzazione sul territorio italiano, anche se si avvale di servizi (inclusi quelli preliminari o accessori) connessi all’attività di investimento, forniti da soggetti situati in Italia.

La normativa prevede in sostanza che, al ricorrere di specifiche condizioni, la management company operante in Italia, sia essa dotata di stabile organizzazione o meno, possa essere qualificata come agente indipendente che agisce in nome e per conto della struttura di investimento.

Requisiti di indipendenza

Il safe harbour previsto dalla normativa in commento è garantito in presenza di una netta separazione – leggasi indipendenza – tra le strutture di investimento e il gestore (asset manager). Questa indipendenza è garantita quando si tratta di:

  • OICVM e FIA dell’UE
  • OICR non UE che siano soggetti a scambio di informazioni e vigilanza
  • Enti non residenti, assimilati ai precedenti, purché vigilati e localizzati in Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni

Lo stesso principio si applica alle società non residenti, direttamente o indirettamente controllate dal veicolo di investimento.

Per gli OICVM e i FIA dell’UE, così come per gli OICR non UE sopra menzionati, l’indipendenza del gestore è presunta automaticamente. Per gli altri enti non residenti, invece, la circolare specifica che l’indipendenza sussiste qualora il gestore o i suoi dipendenti e amministratori:

  • Non dispongano di deleghe operative nell’ambito della catena decisionale della struttura di investimento non residente (sono ammesse deleghe specifiche per singoli atti)
  • Non detengano una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento non residente superiore al 25%, inclusa la quota percepita sotto forma di carried interest

Questi principi trovano applicazione anche in caso di delega o subdelega dell’attività di gestione.

Remunerazione dei servizi infragruppo

La Circolare, inoltre, richiama alcuni aspetti del Provvedimento n. 68665/24 riguardanti la determinazione della remunerazione percepita dall’entità che opera in Italia per conto del gestore non residente. In particolare, ricordato che i metodi utilizzabili includono il CUP e il profit split, vengono fornite utili indicazioni pratiche per la scelta di quello più appropriato e per la sua concreta applicazione.

Idoneità della documentazione

Particolare rilievo viene infine attribuito alle interrelazioni tra i requisiti della documentazione secondo la normativa IME e quelli previsti in ambito TP.

Ai sensi dell’articolo 162, comma 7-quater, lettera d), del TUIR infatti, nell’ambito della disciplina IME, la presunzione di non esistenza di una stabile organizzazione opera se il soggetto residente, o la stabile organizzazione nazionale di soggetto non residente, riceve una remunerazione supportata da documentazione che risulti idonea ai sensi del Decreto TP e del Provvedimento del 23 novembre 2020.

Oltre a ciò, per soddisfare i requisiti specifici della disciplina IME, tale documentazione dovrà contenere dati ed elementi conosciti aggiuntivi, in base alle circostanze del caso. In sede di controllo, verrà valutata prima l’idoneità della documentazione in ambito transfer pricing e poi la sua conformità alla disciplina IME. Se ritenuta idonea, eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento, non comprometteranno il safe harbour e la penalty protection. Se, invece, la documentazione mancasse o risultasse inidonea ai fini IME, il contribuente non potrebbe invocare il safe harbour e l’Amministrazione – qualora ne ricorrano i presupporti – potrebbe contestare la presenza di una stabile organizzazione della struttura di investimento estera.

 

 

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