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Home » Attualità » Ammesso il recupero dell’iva nelle procedure concorsuali anche senza nota di credito

Ammesso il recupero dell’iva nelle procedure concorsuali anche senza nota di credito

28 Dicembre 2020 | Approfondimenti

Recupero dell'iva nelle procedure concorsuali

Non è necessario attendere la fine della procedura fallimentare per poter emettere la nota di variazione, in quanto la procedura potrebbe durare anche più di dieci anni e questo metterebbe in una posizione di svantaggio gli imprenditori italiani rispetto ai concorrenti degli altri Stati membri; inoltre, a fronte di procedure concorsuali infruttuose, non è necessario emettere una nota di credito per poter ridurre la base imponibile, se è stato il cessionario stesso a rettificare la detrazione, eliminando il rischio di perdita di gettito per l’Erario. Sono questi gli importanti principi cui è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza 25896, depositata in data 16 novembre.

Questi principi sono in contrasto con l’articolo 26 D.P.R. 633/1972. Secondo l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate (ma anche dalla stessa Corte di Cassazione), ai fini del “recupero” dell’Iva è richiesta la prova dell’infruttuosità della ripartizione finale dell’attivo o la definitività del provvedimento di chiusura del fallimento (Cassazione, n. 1541 del 27.01.2014, n. 27136 del 16.12.2011).

Nonostante il richiamato orientamento, tuttavia, la recentissima sentenza raggiunge conclusioni diametralmente opposte, precisando che “alla luce della giurisprudenza unionale l’applicabilità dell’articolo 26 D.P.R. 633/1072 non necessita della certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura”.

Come evidenziato dalla stessa Corte di giustizia, infatti, uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile Iva all’infruttuosità di una procedura concorsuale che potrebbe durare anche più di dieci anni: in questo modo gli imprenditori italiani sarebbero costretti a sopportare uno svantaggio, in termini di liquidità, rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati membri (Corte di giustizia, sentenza 23.11.2017, causa C-246/16, Di Maura).

“Per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile, allora, è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l’esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque (punto 27 della sentenza Di Maura). E ciò proprio perché la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita, in pratica, solo dopo una decina di anni, a causa della durata, in Italia, delle procedure fallimentari” (Cassazione, sentenza n. 25896 del 16.11.2020).

Spetta quindi alle autorità nazionali stabilire quali siano le prove di una probabile durata prolungata del mancato pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità della vicenda.

 

 

 

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