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Home » Attualità » Assemblee societarie telematiche anche post-Covid se lo statuto lo prevede

Assemblee societarie telematiche anche post-Covid se lo statuto lo prevede

26 Luglio 2022 | Approfondimenti

Il prossimo 31 luglio terminerà l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia Covid-19 e con essa le misure, non solo sanitarie, ma anche economiche e sociali adottate al fine di contrastare la diffusione del virus.

In particolare, per quanto riguarda la vita societaria, cesserà di avere efficacia l’art. 106 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) che dettava disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee prevedendo, al fine di evitare assembramenti, che le stesse potessero svolgersi in modalità telematiche, anche in deroga a quanto previsto dallo statuto sociale e pure in assenza di una specifica clausola ad hoc.

Infatti, l’art. 2370 c.c., dettato per le società per azioni, stabilisce che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica” e tale disposizione, secondo la dottrina prevalente e la prassi notarile consolidata, troverebbe applicazione anche per le società a responsabilità limitata.

A prescindere, dunque, dalla previsione o meno di una clausola ad hoc nello statuto, nel corso dell’emergenza sanitaria, le assemblee (ordinarie e straordinarie) delle società di capitali potevano svolgersi da remoto – anche in assenza nel medesimo luogo del presidente, del segretario o del notaio (ove previsti) – sempre che i mezzi di telecomunicazione prescelti avessero garantito:

  • l’identificazione dei partecipanti;
  • la partecipazione degli stessi;
  • l’esercizio del diritto di voto.

Occorre, dunque, domandarsi con quali modalità potranno svolgersi le assemblee societarie quando non sarà più efficace l’art. 106 del Decreto Cura Italia.

Al riguardo, già nel 2017, i notai del Triveneto, nella massima H.B.39, si erano espressi favorevolmente circa la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di una specifica previsione statutaria e a condizione che fossero rispettati i principi del metodo collegiale, buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Tuttavia, sulla possibilità di svolgere le assemblee da remoto nel periodo post-Pandemia, si è di recente espresso il Consiglio Notarile di Milano, che con la massima n. 200 del 23 novembre 2021, ha affermato la legittimità delle “clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”.

Sembrerebbe, dunque, che, sebbene i nuovi mezzi di convocazione siano stati ritenuti idonei a tutelare i principi collegiali che devono essere rispettati in seno alle assemblee societarie, la possibilità che le assemblee si svolgano da remoto debba essere prevista da apposite clausole statutarie come previsto dall’art. 2370, comma 4, c.c. non essendo, invece, invocabile la modalità telematica in assenza di norme eccezionali che deroghino alla disciplina delle Spa e delle Srl.

Resta, invece, confermata la possibilità che i) il presidente e il segretario o il notaio dell’assemblea si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, “potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica” e ii) che le assemblee si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione – anche dopo la fine del regime emergenziale – in caso di assemblee totalitarie, ossia nel caso in cui, in mancanza di una formale convocazione in un luogo fisico predeterminato, tutti gli intervenuti abbiano di fatto acconsentito all’uso dei mezzi di telecomunicazione (massima n. 187 dell’11 marzo 2020).

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