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Home » Attualità » Beni di un fondo patrimoniale aggredibili dall’Erario

Beni di un fondo patrimoniale aggredibili dall’Erario

15 Luglio 2020 | Approfondimenti

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14201/20, si è nuovamente pronunciata sulle pretese avanzate dall’Erario rispetto ai beni di un professionista vincolati in fondo patrimoniale.
Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia, eccependo che sui beni oggetto di detta iscrizione era stato costituito un fondo patrimoniale.

Il primo grado di giudizio si concludeva favorevolmente per il professionista ma la CTR della Lombardia riformava la decisione considerando ammissibile e legittima l’iscrizione ipotecaria, in quanto si riferiva a Irpef, Irap, Iva e operazioni imponibili su conti correnti, carte prepagate e deposito a risparmio inerenti l’attività professionale del contribuente, il cui reddito era destinato al mantenimento della famiglia.
Di fronte a tale pronuncia, il contribuente presentava ricorso per Cassazione adducendo principalmente che le risorse utilizzate per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia erano diverse dai proventi della propria attività professionale. L’estraneità dei debiti erariali ai “bisogni della famiglia” costituiva, dunque impedimento all’aggressione dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale, definito dall’art. 167 del codice civile, può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Secondo quanto disposto dall’art. 170 del Codice civile, non è consentita l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale da parte dei creditori quando il debito sia stato contratto per “scopi estranei ai bisogni della famiglia” e vi sia consapevolezza da parte del creditore procedente di tale condizione.

Sul punto, sembra ormai consolidata nella giurisprudenza un’interpretazione sempre più restrittiva di “scopi estranei ai bisogni della famiglia”. In particolare, la Cassazione ha affermato che anche un debito di natura tributaria, sorto per l’esercizio di un’attività imprenditoriale, professionale o lavorativa, può soddisfare, seppure indirettamente i bisogni della famiglia. I debiti contratti nello svolgimento di un’attività economica sono, infatti, idonei ad incrementare il reddito e a migliorare il tenore di vita della famiglia, legittimando così il creditore ad agire esecutivamente sui beni compresi nel fondo.

Di fronte a tale interpretazione, il contribuente ha tentato di dimostrare che i bisogni della famiglia erano soddisfatti attraverso proventi diversi dal reddito derivante dalla propria attività professionale. Tale contestazione non ha passato il vaglio dei giudici di legittimità, in considerazione del fatto che “l’esistenza di altri redditi non occultabili non dimostra di per sé che il debito tributario è da considerarsi contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa”.

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