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Home » Attualità » Business Judgment Rule : ultime novità in materia di responsabilità dell’amministratore

Business Judgment Rule : ultime novità in materia di responsabilità dell’amministratore

8 Gennaio 2021 | Approfondimenti

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 10/11/2020) 16-12-2020, n. 28718

Con la decisione in commento, la Suprema Corte torna ad occuparsi del principio della c.d. business judgment rule, puntualizzando come gli amministratori non possano essere ritenuti responsabili del normale rischio d’impresa e, conseguentemente, del risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti ad essa correlati. Il merito delle scelte gestionali non potrà essere quindi sindacato dal giudice, a meno che, sulla base di una valutazione ex ante, le operazioni non risultino manifestamente avventate.

I giudici di legittimità, richiamando l’ampio dibattito giurisprudenziale, sottolineano in primis come sia vero che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale “all’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico” (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società). Inoltre, che “il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica”. Tuttavia, confermano come sia altrettanto innegabile che, in tale tipo di giudizio, può ben sindacarsi “l’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”, e perciò anche “la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere”[1].

In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti[2].

La sentenza in commento, pertanto, si allinea, con la recente pronuncia giurisprudenziale, al principio secondo cui : “in tema di responsabilità degli amministratori esecutivi e del direttore generale di una società per azioni per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle loro scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere”.[3]

 

Chiara Tavoletti

[1]cfr. Cass. n. 15470 del 2017.

[2]cfr. Cass. n. 17441 del 2016; Cass. n. 2975 del 2020

[3]Cass. 22 Giugno 2020, n. 12108

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