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Home » Attualità » Cessazione dei trattati bilaterali di investimento tra gli Stati membri UE

Cessazione dei trattati bilaterali di investimento tra gli Stati membri UE

11 Giugno 2020 | Approfondimenti

Lo scorso 5 maggio la maggioranza degli Stati membri dell’Unione Europea (tra cui l’Italia) ha firmato un Accordo per la cessazione dei trattati bilaterali di investimento all’interno dell’Unione Europea.

Con tale Accordo viene data esecuzione ai principi stabiliti dalla famosa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del marzo 2018 – “Caso Achmea” -, nella quale la Corte aveva dichiarato che le clausole di arbitrato tra investitore e stato nei trattati bilaterali di investimento intra-UE sono incompatibili con i trattati dell’Unione Europea.

Le motivazioni principali che hanno spinto la CGUE ad affermare il principio di cui sopra consiste nel fatto che l’arbitrato come meccanismo di risoluzione delle controversie non è “un elemento del sistema giurisdizionale dell’Unione”, e, conseguentemente, la salvaguardia del carattere proprio dell’ordinamento istituito dai Trattati, non può essere garantito da un soggetto (appunto, il tribunale arbitrale) che non ha accesso alla procedura del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo del 5 maggio 2020, firmato dai 23 Stati membri dell’Unione (ad esclusione di Svezia, Austria, Finlandia ed Irlanda) cesseranno i trattati bilaterali di investimento ad oggi esistenti tra gli Stati firmatari dell’Accordo, così come cesseranno di produrre ogni effetto le sunset clauses (i.e. clausole di caducità) dei trattati già cessati.

Per effetto di tale Accordo le clausole arbitrali contenute nei detti trattati bilaterali sono dichiarate invalide e, dunque, incapaci di servire da strumento legittimo per l’avvio di nuovi procedimenti arbitrali. L’Accordo non pregiudica i procedimenti arbitrali conclusi con un lodo definitivo già eseguito e neppure gli accordi transativi raggiunti nei procedimenti arbitrali iniziati prima del 6 marzo 2018 (data della sentenza resa nel “Caso Achmea”).

Per quanto riguarda le controversie pendenti, l’Accordo stabilisce misure transitorie che prevedono la possibilità di iniziare un “dialogo strutturato” condotto da un “imparziale facilitatore” che nello svolgimento della propria attività deve necessariamente tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia o della giurisprudenza nazionale, nonché delle decisioni della Commissione europea che sono diventate definitive. All’investitore viene dato il diritto di rivolgersi ai tribunali nazionali per tutelarsi contro la misura contestata in un procedimento arbitrale pendente, anche se i termini nazionali di ricorso sono scaduti, a condizione che l’investitore ritiri il procedimento arbitrale pendente.

L’Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui il Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

Restano aperte numerose domande che riguardano sia quali possano essere le possibili alternative all’arbitrato nell’ambito degli investimenti all’interno dell’Unione Europea, sia se i sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri (spesso molto diversi tra di loro) siano in grado di garantire una protezione adeguata agli investimenti a livello europeo. La maggiore criticità della soluzione proposta nell’Accordo consiste, appunto, nel fatto che gli investitori saranno costretti a rivolgersi ai tribunali di quegli stessi Stati che hanno adottato le misure a loro pregiudizievoli.

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