Chiarimenti sulla comunicazione dei titolari effettivi
In vista della comunicazione relativa ai titolari effettivi ai fini AML in scadenza il prossimo 11.12, interviene a titolo di supporto operativo il Manuale predisposto da Unioncamere, a cui si rimanda per qualsiasi opportuno riferimento.
Degne di nota le precisazioni in merito alle modalità di trasmissione della comunicazione; tra le altre, è previsto che, qualora la comunicazione venga trasmessa da parte di un terzo soggetto (es. il proprio consulente), questi debba apporre la propria firma digitale accanto a quella del soggetto dichiarante all’interno della “distinta di accompagnamento”.
Altre importanti previsioni sono disposte, poi, con riferimento ai trust e ai soggetti giuridici affini. In particolare, si precisa che per “istituti giuridici affini ai trust” si fa riferimento al “mandato fiduciario”. Limitatamente al dichiarante, è disposto che questi debba coincidere col soggetto fiduciario sia nel caso di trust, sia nel caso di mandato fiduciario.
Inoltre, sempre con riferimento a quest’ultima tipologia di istituto (mandato fiduciario), è previsto l’obbligo di trasmettere la comunicazione in merito al titolare effettivo solo nel caso di contratti stipulati con società fiduciarie – il Registro delle imprese competente per territorio è quello in cui si colloca la sede della società fiduciaria incaricata della trasmissione della comunicazione. Per ciascun mandato fiduciario stipulato sorge, inoltre, l’obbligo di trasmissione di una distinta pratica, non essendo quindi previste comunicazioni cumulative.
Limitatamente, invece, al titolare effettivo nel caso di mandato fiduciario, l’individuazione cade nel soggetto fiduciante e nel soggetto beneficiario.
