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Home » Attualità » Concordato in bianco con finalità dilatorie e dichiarazione di fallimento

Concordato in bianco con finalità dilatorie e dichiarazione di fallimento

30 Settembre 2020 | Approfondimenti

Con la pronuncia n. 17532/2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che la pendenza di una domanda di concordato preventivo impedisce la dichiarazione di fallimento fino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 della Legge Fallimentare, ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza dei creditori o del PM, determinando solo la riunione dei relativi procedimenti.
Pertanto, laddove siano già pendenti dei procedimenti prefallimentari, alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato in bianco può conseguire la dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio che vuole l’esaurimento della procedura di concordato prima della predetta dichiarazione.

Nel caso di specie, la società dichiarata fallita ed il socio accomandatario avevano presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che aveva rigettato il loro reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Gorizia: quest’ultimo aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato in bianco presentata in occasione dell’udienza prefallimentare, sul presupposto che tale proposta avesse solo uno scopo dilatorio, in assenza di elementi fattuali di senso contrario (nel caso di specie la domanda di concordato in bianco era stata presentata nell’imminenza della decisione sulle istanze di fallimento, senza che fossero stati forniti elementi indicativi della serietà ed affidabilità dell’intento della società debitrice, e senza menzionare le ragioni dell’inevitabilità di tale ritardata presentazione, pur essendo la crisi consolidata e pendenti da oltre un anno le trattative con i creditori).

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito la necessità di rispettare l’obbligo di audizione del debitore laddove sia stata presentata domanda di concordato preventivo in bianco, in modo da consentire al predetto di svolgere le proprie difese, ma ha altresì precisato che tale obbligo si intende assolto anche laddove la domanda di concordato si inserisca nell’ambito di una procedura prefallimentare, attivata su iniziativa dei creditori, e il debitore sia stato comunque sentito, in tale sede, in relazione alla domanda di concordato.

La pronuncia in esame ha altresì richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile, perché abusiva del processo, la domanda di concordato preventivo presentata allo scopo non tanto di regolare la crisi dell’impresa, quanto di ritardarne la dichiarazione di fallimento.
In tale situazione, accertata la sussistenza di profili di abusività suscettibili di pregiudicare le ragioni dei creditori e dei terzi aventi diritto, il Tribunale può procedere alla dichiarazione di inammissibilità della proposta quale diretta conseguenza della condotta abusiva, e, laddove sia già pendente un procedimento prefallimentare iniziato su istanza dei creditori o su richiesta del PM, dichiarare il fallimento del debitore.

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