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Home » Attualità » Configura stabile organizzazione in Italia un ciclo completo di attività imprenditoriali e l’amministratore di fatto

Configura stabile organizzazione in Italia un ciclo completo di attività imprenditoriali e l’amministratore di fatto

24 Novembre 2020 | Approfondimenti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21693 del 8 ottobre 2020, ha affermato che affinché si configuri una stabile organizzazione è sufficiente che un soggetto, residente o non residente, svolga in nome dell’impresa nel territorio dello Stato un ciclo completo di attività imprenditoriali con un proprio risultato economico indipendente rispetto alla casa madre.

La fattispecie vedeva coinvolta una società non residente che svolgeva in Italia attività di commercio di materiali, senza disporre di una sede materiale.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione della sentenza con cui era stata confermata l’imponibilità dei soli redditi relativi alle operazioni verso clienti italiani.

Secondo quanto rilevato dalla Amministrazione finanziaria, la Società non residente, avrebbe svolto un’attività d’impresa in Italia a mezzo del proprio amministratore di fatto integrando in tal modo una stabile organizzazione.

La Cassazione ha accolto il ricorso sulla base di due considerazioni.

L’art. 162 Tuir (sostanzialmente analogo all’art. 20 TUIR vigente ratione temporis, come integrato dal l’art. 5 del Commentario Ocse) prevede che l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera ricorre:

  • quando ci sia una sede localizzata sul territorio stabile e connessa a un esercizio normale di attività economica d’impresa idonea a produrre reddito;
  • quando l’attività sia svolta per il tramite di un rappresentante dotato del potere di concludere contratti per conto dell’impresa non residente nel territorio dello Stato.

A parere del Giudice di Legittimità, pertanto, ciò che risulta necessario è lo svolgimento di un’attività economicamente rilevante per il soggetto; tale attività deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo anche lo svolgimento di una prestazione di servizi o, più in generale, di qualunque attività di impresa purché riferibile al soggetto che la esercita.

Se la stabile organizzazione, così individuata in via sostanziale, svolgesse anche attività preparatore od accessorie, non necessariamente rientranti tra le attività esercitate dalla casa madre, queste sarebbero comunque da ricomprendere nella attività di impresa, purché riconducibile al soggetto che la esercita.

Secondo la Cassazione, dunque, la circostanza per cui il ciclo produttivo fosse da ritenersi completo nei confronti dei soli clienti italiani, non poteva dirsi sufficiente per escludere dalla stabile organizzazione le residue attività svolte.

Altro aspetto esaminato riguarda il ruolo assunto, in Italia, dall’amministratore di fatto, il quale poneva in essere una serie di attività quali il perfezionamento di contratti di acquisto e vendita, il reimpiego di denaro ottenuto dall’attività caratteristica di investimenti, finanziamenti e mutui a beneficio suo o di soggetti terzi, e attività di acquisto per conto delle consociate: attività rilevanti  ai fini della qualifica di “agente” ex art. 162 comma 6 del Tuir.

 

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