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Home » Attualità » Credito di imposta ricerca e sviluppo: richiesta di riversamento revocabile entro il 30 giugno 2024

Credito di imposta ricerca e sviluppo: richiesta di riversamento revocabile entro il 30 giugno 2024

2 Maggio 2024 | Approfondimenti

L’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 introduce una sanatoria per le compensazioni indebite del credito ricerca e sviluppo effettuate fino al 22 ottobre 2021: si tratta, nello specifico, del credito disciplinato all’art. 3 del DL 145/2013.

L’attuazione della procedura in oggetto è stata disciplinata da vari provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: l’ultimo aggiornamento è stato apportato attraverso il provv. Agenzia delle Entrate 29 marzo 2024, n. 169262.

Per procedere con il riversamento è essenziale, innanzitutto:

  • presentare il modello per il riversamento entro il 30 luglio 2024;
  • eseguire il riversamento del credito entro il 16 dicembre 2024, anche attraverso tre rate annuali di pari importo, comprensive degli interessi legali (nel dettaglio: I rata al 16 dicembre 2024, II rata al 16 dicembre 2025 e III rata al 16 dicembre 2026).

Per accedere alla procedura è necessario che l’utilizzo indebito dei crediti sia avvenuto nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

  • commissione di errori nella determinazione della media storica di riferimento ex. art. 5, co. 8 del DL 146/2021;
  • commissione di errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità (art. 5, co. 8 del DL 146/2021);
  • applicazione dell’art. 3, co. 1-bis del DL 145/2013 non conformemente alla norma di interpretazione autentica all’art. 1, co. 72 della L. 145/2018 (secondo cui “Il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 […] si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano”);
  • effettuazione di reali attività qualificabili nell’ambito di R&S.

Per eventuali correzioni/integrazioni della domanda di riversamento trasmessa è necessario inviare nuovamente la domanda stessa, barrando la casella apposita presente nel modello. In caso di ammissione alla procedura, ma con pagamento parziale delle somme dovute, è possibile revocare la domanda entro il 30 giugno 2024, barrando, anche in questo caso, un’apposita casella all’interno del modello. Resta ferma la possibilità di presentare un nuovo modello entro il 30 luglio 2024.

In conclusione, i benefici connessi al riversamento dei crediti ricerca e sviluppo indebitamente compensati consistono nello stralcio di sanzioni e interessi di mora (sanzioni altrimenti dovute nella misura compresa tra il 100% e il 200% dell’ammontare del credito stesso).

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