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Home » Attualità » Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali

22 Marzo 2021 | Approfondimenti

Dal 2020 sono stati previsti, in sostituzione delle precedenti agevolazioni con maxi / iper ammortamento, dei nuovi crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali disciplinati dalle seguenti normative:

  • Finanziaria 2020 – Legge 160/2019 art. 1, commi da 184 a 197 per gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020
  • Finanziaria 2021 – Legge 178/2020 art. 1, commi da 1051 a 1067 per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022

 

Soggetti beneficiari:

  • imprese residenti in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime di determinazione del reddito;
  • agli esercenti arti e professioni;
  • ai soggetti in regime forfettario.

 

Soggetti esclusi:

  • le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, ecc.);
  • destinatari di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

 

Condizioni per la fruizione delle agevolazioni:

  • rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

N.B.: per quest’ultima condizione non è ancora stato chiarito se la sussistenza sia necessaria nell’anno di effettuazione dell’operazione o anche in quelli di utilizzo del credito d’imposta.

 

Investimenti agevolabili in:

  • Beni Materiali nuovi ‘’generici’’ (ex super-ammortamento);
  • Beni Materiali nuovi ‘’Impresa 4.0’’ di cui all’allegato A legge 232/2016 (ex iper-ammortamento);
  • Beni Immateriali nuovi di cui all’allegato B legge 232/2016.

Solo per il beneficio di cui alla Finanziaria 2021:

  • Beni Immateriali nuovi ‘’generici’’.

Gli investimenti ammessi possono essere effettuati mediante l’acquisto della proprietà oppure in leasing

 

Investimenti esclusi in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto (art. 164, comma. 1, TUIR);
  • beni con aliquote di amm.to inferiore al 6,5% (previste dal DM 31.1.88);
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 alla L. 208/2015 (industrie dell’energia elettrica, acqua, gas, traporti e telecomunicazioni);
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Caratteristiche del credito d’imposta:

  • non può essere ceduto;
  • non è tassato IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto;
  • deve essere ridotto in misura corrispondente in caso di cessione a titolo oneroso o destinato a strutture produttive estere entro il 31.12 del secondo anno all’entrata in funzione o all’interconnessione del bene.

 

Utilizzo del credito d’imposta:

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nei modelli F24 e, a tali fini, non è soggetto ai seguenti limiti:

  • utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU pari a € 250.000;
  • limite generale annuale di compensazione nel modello F24 pari a € 700.000;
  • al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro;
  • per crediti superiori ad € 5.000 non è richiesta la preventiva presentazione del modello Redditi.

 

Adempimenti richiesti:

I beneficiari del credito d’imposta sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione attestante il sostentamento dei relativi costi.

Sono inoltre richiesti espressi riferimenti alle normative in esame sulle fatture di acquisto e/o altra documentazione attestante l’acquisto. In difetto le fatture, anche se elettroniche, potranno essere integrate dall’acquirente mediante dicitura indelebile sulla copia cartacea o con la redazione di un documento integrativo elettronico da allegare alla fattura stessa e mandare allo SDI.

Per l’acquisto di beni materiali ed immateriali ‘Industria 4.0’ di cui agli allegati A e B, è richiesta inoltre una specifica comunicazione al MISE e una perizia asseverata che attesti l’interconnessione dei beni al sistema aziendale. Quest’ultima può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante in caso di acquisti inferiori ad € 300.000.

 

Misura del credito d’imposta per le varie agevolazioni:

Scarica il pdf allegato con il dettaglio delle agevolazioni per normativa e tipologia di investimento.

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  • Misura del credito d’imposta per le varie agevolazioni (PDF, 0 bytes)
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