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Home » Attualità » Credito d’imposta sanificazione, dispositivi e tamponi 2021

Credito d’imposta sanificazione, dispositivi e tamponi 2021

23 Luglio 2021 | Flash News

Con il Provvedimento n.191910 del 15.07.2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e utilizzo del credito d’imposta sanificazione riconosciuto per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

L’art. 32 del DL 73/2021 (cd. Sostegni-bis) prevede un credito d’imposta “teorico” pari al 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, delle spese sostenute per:
• la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

I soggetti che possiedono i requisiti per richiedere il beneficio dovranno presentare domanda all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 per il tramite del modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”. L’istanza potrà essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite:
• il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
• i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si precisa che nello stesso arco temporale il contribuente avrà la possibilità di modificare l’eventuale Comunicazione errata inviandone una nuova ed eventualmente presentare rinuncia integrale.
Successivamente alla comunicazione, entro massimo cinque giorni, sarà rilasciata, al soggetto che l’ha trasmessa, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2021, entro il 12 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale che verrà comunicata sarà ottenuta andando a rapportare il limite complessivo di spesa all’ammontare totale dei crediti richiesti. Pertanto, se l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto risultasse inferiore al limite di spesa, la percentuale fruibile sarà pari al 100%.

Il credito conferito, in relazione alle spese sostenute, potrà essere utilizzato dai beneficiari:
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
• in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DL 241/1997 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che andrà a definire l’ammontare massimo del credito fruibile.

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