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Home » Attualità » Decreto Aiuti – Bonus per la partecipazione a manifestazioni fieristiche (c.d. “Buono fiere”)

Decreto Aiuti – Bonus per la partecipazione a manifestazioni fieristiche (c.d. “Buono fiere”)

2 Settembre 2022 | Approfondimenti

Il Decreto Aiuti, nell’ambito delle misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti, ha previsto il rilascio di un buono del valore massimo di euro 10.000 alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti, e il 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia rientranti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (art. 25-bis del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2022, n. 91).

L’importo del buono è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere, fermo restando il valore massimo di euro 10.000.

Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario. Esso sarà rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, pari ad euro 34 milioni per l’anno 2022, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite di Invitalia S.p.A. in qualità di soggetto attuatore.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del “buono fiere” sono stati definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto direttoriale del 4 agosto 2022.

 

Modalità di rilascio del buono fiere

Le istanze devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono fiere”, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.

Il buono è assegnato sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’agevolazione. La presenza di un limite massimo alle risorse stanziate rende, dunque, seppur non in senso assoluto, la modalità di presentazione delle istanze assimilabile ad un click day.

Al fine di facilitare la presentazione delle richieste di rimborso le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10:00 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.

L’accesso alla procedura informatica è previsto attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Nell’istanza deve essere riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa e l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

Inoltre, nella stessa il soggetto richiedente dichiara:

  • di essere il legale rappresentante dell’impresa proponente;
  • di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese;
  • di aver ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;
  • di aver sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono fiere richiesto pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere, fermo restando il valore massimo di euro 10.000;
  • di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis;
  • di non aver ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
  • di essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo;
  • di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • di non essere destinatario di sanzioni interdittive che prevedano, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 231/2001, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche.

Le domande si intendono correttamente trasmesse soltanto a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. In caso di presentazione di più richieste è considerata valida l’ultima domanda regolarmente trasmessa.

 

Spese ammissibili

Sono considerate spese ammissibili all’agevolazione le seguenti:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi, comprese eventuali quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese di trasporto di campionari utilizzati esclusivamente in occasione della manifestazione fieristica, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno;
  • spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, di cartelloni, flyer, cataloghi, listini o altri contenuti multimediali.

Non sono ammesse all’agevolazione, invece, le spese relative a imposte e tasse.

L’IVA è ammissibile all’agevolazione soltanto quando rappresenta un costo per il beneficiario, ossia quando la stessa è interamente o parzialmente indetraibile.

Si precisa che sono ammissibili anche le spese di cui sopra sostenute prima del 16 luglio 2022, purché la manifestazione fieristica si tenga nel periodo compreso tra tale data e il 31 dicembre 2022.

 

Erogazione del buono

Una volta sostenute le spese per la partecipazione alla manifestazione fieristica, l’impresa in possesso del buono potrà, entro il termine di validità dello stesso, richiedere l’erogazione dell’agevolazione attraverso la procedura informatica dedicata. Le modalità e i termini per l’effettuazione di tale richiesta saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Per le manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

All’istanza di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia del buono fiere;
  • copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti;
  • documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
  • apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso.

Il Ministero, terminati positivamente i controlli atti a verificare la completezza e la regolarità delle richieste di rimborso ricevute, nonché la regolarità contributiva del soggetto beneficiario (tramite acquisizione d’ufficio del DURC) e l’assenza di inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento (per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro), provvede ad inviare apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme entro il 31 dicembre 2022.

 

Limiti all’aiuto concedibile

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis generale, del regolamento de minimis agricoltura e del regolamento de minimis pesca.

Tali limiti sono riferiti al soggetto istante nell’accezione di “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del regolamento de minimis di riferimento e, dunque, tenendo conto delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese del Gruppo.

In particolare, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di un’altra impresa;
  • un’impresa esercita un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un particolare accordo contrattuale o di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

La verifica del rispetto del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, tramite, a seconda dei casi, il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o il Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA), costituisce uno dei controlli svolti dal Ministero in sede di erogazione dei rimborsi.

 

Divieto di cumulo

L’agevolazione di cui trattasi non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato.

 

 

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