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Home » Attualità » Decreto semplificazioni: le novità in merito al Credito di imposta R&S di farmaci e l’introduzione della certificazione del credito di ricerca, sviluppo e innovazione

Decreto semplificazioni: le novità in merito al Credito di imposta R&S di farmaci e l’introduzione della certificazione del credito di ricerca, sviluppo e innovazione

14 Settembre 2022 | Flash News

Decreto semplificazioni – credito di imposta R&S farmaci

Nel 2021 il Decreto Sostegni bis aveva introdotto un’agevolazione specifica per le attività di ricerca e sviluppo di farmaci, inclusi i vaccini. In particolare, la norma prevedeva un credito di imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, per l’attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini. Il Decreto Semplificazioni ha introdotto alcune modifiche alla norma in commento, eliminando il riferimento a “nuovi” farmaci e vaccini, così che l’agevolazione spetti per le imprese che effettuano ricerca e sviluppo su farmaci e vaccini anche non nuovi. Questa novità estende di gran lunga l’ambito applicativo dell’agevolazione: come anche specificato dalla relazione al decreto, la modifica si è resa necessaria poiché l’attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico è sempre considerata innovativa, indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione. Una seconda importante novità riguarda la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione. Il Decreto Semplificazioni ha chiarito che per definire tali attività si applicano le disposizioni dell’articolo 2 (commi primo e secondo) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020.

 

Decreto semplificazioni – certificazione credito d’imposta R&S

Il Decreto Semplificazioni introduce la possibilità di richiedere una certificazione che attesti che gli investimenti effettuati siano qualificabili come spese per ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica. Tale certificazione permette di eliminare ogni incertezza operativa nell’applicazione della disciplina normativa. La certificazione può essere richiesta anche al fine della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal comma 203, 203 quinquies e 203 sexies dell’art.1, L. n. 160/2019. La certificazione non può essere richiesta qualora esistano violazioni relative all’utilizzo dei crediti di imposta già constatate anche con accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. La certificazione viene rilasciata da soggetti abilitati che si attengono, nel processo di valutazione, a quanto previsto dalle linee guida emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico. La certificazione ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a patto che la stessa non venga rilasciata per attività diversa da quella concretamente realizzata a causa di una non corretta rappresentazione dei fatti.

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