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Home » Attualità » Energy in action – Annullamento parziale del Decreto Aree Idonee e chiarimenti sull’imposta di registro per i diritti di superficie

Energy in action – Annullamento parziale del Decreto Aree Idonee e chiarimenti sull’imposta di registro per i diritti di superficie

22 Maggio 2025 | Approfondimenti

L’Industry Energy dello Studio, sotto la direzione dei partner Edoardo Fea e Carlo Gioffrè, pubblica la prima edizione di Energy in Action, una newsletter tematica pensata per offrire aggiornamenti puntuali sulle principali novità del settore energetico.

In questa edizione, esploreremo argomenti rilevanti come le nuove normative sulle bollette, le modifiche fiscali relative ai diritti di superficie e le ultime sentenze giuridiche, tra cui il parziale annullamento del Decreto Aree Idonee.

Atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli – imposta di registro al 9%

Con la Risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia in via definitiva sull’aliquota dell’imposta di registro applicabile agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli – contratti che, negli ultimi due decenni, hanno conosciuto ampia diffusione, in particolare per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

La questione interpretativa nasce dall’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, che distingue tra diverse fattispecie imponibili. Il primo periodo dell’articolo prevede l’applicazione dell’aliquota del 9% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e agli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento. I periodi successivi, invece, disciplinano specifiche aliquote agevolate o maggiorate (come il 15% per i trasferimenti di terreni agricoli), ma si riferiscono unicamente a tali trasferimenti, non includendo gli atti di costituzione.

In passato, l’Agenzia aveva esteso l’aliquota del 15% anche agli atti costitutivi (circ. n. 36/E del 2013; interpello n. 365/2023). Tuttavia, la Corte di Cassazione (sentt. nn. 3461/2021 e 27293/2024) ha escluso che il termine “trasferimento” possa comprendere gli atti costitutivi, i quali comportano una mera limitazione del diritto del proprietario, senza trasferimento della titolarità.

Alla luce di tale orientamento, l’Agenzia riconosce ora che agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9%, superando definitivamente la precedente impostazione.

Questa risoluzione rappresenta un chiarimento atteso, con importanti ricadute operative per operatori del settore energetico e immobiliare. L’applicazione dell’aliquota del 9% permette una maggiore certezza fiscale e consente di rivedere, in senso favorevole, le strategie contrattuali legate allo sviluppo di impianti fotovoltaici su suolo agricolo.

 

Decreto bollette convertito in legge

La Legge 24 aprile 2025, n. 60, converte il Decreto-Legge n. 19/2025 (DL Bollette), introducendo misure per supportare famiglie e imprese con agevolazioni sulle tariffe di energia elettrica e gas, migliorando la trasparenza delle offerte e rafforzando le sanzioni per le Autorità di vigilanza. Un’importante novità riguarda le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che vedono ampliata la possibilità di adesione e partecipazione al controllo. Inoltre, gli impianti che hanno iniziato a operare prima della costituzione delle CER, ma entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CER, potranno ora beneficiare degli incentivi previsti.

La legge destina anche 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. I rimborsi ottenuti dallo Stato per le misure di riduzione dei costi energetici potranno essere utilizzati come agevolazioni per la fornitura di energia elettrica a clienti non domestici con potenza superiore a 16,5 kW.

Infine, vengono apportate modifiche al Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024), semplificando le procedure per gli impianti agri-voltaici sotto i 5 MW che garantiscono la continuità dell’attività agricola, mentre quelli inferiori a 500 kW, se realizzati su strutture esistenti, saranno soggetti a un regime semplificato di attività libera.

Annullamento parziale del Decreto Aree Idonee

Tar Lazio Roma, sez. III, sentenza del 13 maggio 2025, n. 9155

Il TAR Lazio ha annullato l’art. 7, commi 2 e 3, del Decreto Aree Idonee, impugnato da operatori del settore delle energie rinnovabili. Il decreto, che stabiliva i criteri per individuare le aree idonee e le fasce di rispetto, è stato giudicato privo di specificità. La sentenza ha rilevato che il decreto non ha fornito dettagli chiari sui principi e criteri per definire le aree idonee, creando un’applicazione disomogenea a livello nazionale. Inoltre, è stata criticata l’assenza di criteri tecnici oggettivi legati alla tutela ambientale e alla tipologia di impianto. La sentenza ha imposto al Ministero dell’Ambiente di redigere nuovi criteri entro 60 giorni, a cui le Regioni dovranno adeguarsi, modificando le leggi regionali esistenti o adottandone di nuove.

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