Con il parere del 17 febbraio 2026, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito chiarimenti sul trattamento contabile dell’Energy Release 2.0 nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali. Il meccanismo, introdotto dal D.L. 181/2023 e attuato dal decreto n. 268/2024, riconosce alle imprese energivore, per il triennio 2025-2027, un beneficio pari alla differenza tra il prezzo di mercato dell’energia e quello fissato dal GSE (65 €/MWh).
Il beneficio è subordinato all’impegno a realizzare nuova capacità da fonti rinnovabili entro 40 mesi e a restituire l’energia anticipata nell’arco di 20 anni. L’OIC ha analizzato in particolare il caso, ritenuto prevalente, in cui l’impresa trasferisca a un soggetto terzo gli obblighi di costruzione degli impianti e di restituzione dell’energia.
In tale configurazione, applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il beneficio è qualificato come contributo in conto esercizio, poiché finalizzato a ridurre il costo dell’energia, e non come contributo in conto impianti.
Ai fini della rilevazione nel bilancio 2025, il diritto al contributo sorge con la comunicazione dell’esito positivo della procedura da parte del GSE e con la sottoscrizione del contratto. Tuttavia, l’iscrizione è possibile solo se, alla chiusura dell’esercizio, il rischio di restituzione delle somme percepite è remoto, valutazione che richiede un’analisi prudenziale delle condizioni contrattuali e delle garanzie fornite dal soggetto terzo.
