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Home » Attualità » Errata applicazione dell’IVA nelle vendite a distanza

Errata applicazione dell’IVA nelle vendite a distanza

10 Maggio 2021 | Approfondimenti

Con l’interpello 14.4.2021 n. 246 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al caso di errata applicazione dell’IVA nell’ambito delle vendite a distanza intracomunitarie.

Ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, le vendite a distanza di beni nei confronti di soggetti privati di altri Stati membri sono da considerarsi non imponibili in Italia e rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Nel caso in cui l’ammontare di tali vendite effettuate in un altro Stato membro non abbia superato nell’anno solare precedente e in quello in corso la soglia fissata da detto Stato (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro) le vendite sono soggette ad IVA in Italia, ferma restando la possibilità per il fornitore di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

A partire dal 1° luglio 2021 diverranno efficaci le disposizioni introdotte dalla direttiva 2017/2455/UE che modificheranno le disposizioni della disciplina IVA appena descritta. Tra le novità ritroviamo l’abolizione delle soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza e l’introduzione di un’unica soglia, pari a 10.000 euro, sopra la quale, salvo opzione, le vendite dovranno considerarsi rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;

Varrà inoltre introdotta la possibilità per i fornitori di potersi avvalere del regime OSS (One Stop Shop) per assolvere l’IVA dovuta sulle vendite a distanza rilevanti negli altri Stati UE.

Con l’interpello 246/2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla fattispecie in cui un soggetto passivo IVA italiano, ritenendo che le vendite a distanza effettuate verso privati UE nel secondo trimestre 2020 fossero rilevanti ai fini IVA negli Stati di destinazione anziché in Italia, abbia erroneamente assolto l’imposta negli Stati membri di destinazione dei beni mediante il MOSS, ciò nonostante il regime speciale sia applicabile fino al 30 giugno 2021 ai soli servizi resi nell’ambito del commercio elettronico diretto.

Secondo l’Agenzia la regolarizzazione deve procedere attraverso la rideterminazione del debito IVA del secondo trimestre 2020, computando nella liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il MOSS e versare l’imposta dovuta oltre ai relativi interessi e alla sanzione di cui all’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97.

In sede di controllo della dichiarazione trimestrale, l’imposta che risulterà versata in eccesso nell’ambito del MOSS sarà restituita:

  • dall’Italia (in quanto Paese di registrazione), se non è ancora stata ripartita tra i vari Stati membri;
  • direttamente dagli Stati di destinazione se la ripartizione è già avvenuta.
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