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Home » Attualità » Fringe benefit: limite a € 3.000 per l’anno 2022

Fringe benefit: limite a € 3.000 per l’anno 2022

25 Novembre 2022 | Flash News

II Decreto Legge Aiuti quater alza il limite di esenzione a € 3.000 per i fringe benefit. Fra questi, in seguito al recente intervento, rientrano anche i pagamenti diretti o i rimborsi ai lavoratori delle fatture per le utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas).

L’iniziativa ha il dichiarato intento di rispondere alle esigenze dei cittadini e aiutali ad affrontare i costi del caro energia e sarà limitata al periodo d’imposta 2022. Secondo il principio di “cassa allargata”, i benefit potranno essere assegnati entro il 12 gennaio 2023. Nell’ipotesi di attribuzione mediante voucher (solo per beni e servizi), rileva il momento dell’assegnazione e non quello, normalmente successivo, del materiale utilizzo, che potrà avvenire anche nei seguenti periodi d’imposta (cfr. Circ. 5/E 2018).

Le novità introdotte dal Decreto Legge Aiuti quater

L’articolo 3 del DL Aiuti quater ha innalzato la soglia di esenzione prevista dall’art 51, comma 3 del TUIR per i beni e i servizi che il datore di lavoro può erogare ai propri lavoratori (cd. fringe benefit). Il datore di lavoro, inoltre, potrà corrispondere al dipendente la cifra da questo spesa per le bollette a fronte della presentazione del documento attestante l’utenza domestica pagata (fattura/bolletta), ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestate il possesso della documentazione, comprovante il regolare pagamento.

Si raccomanda, in entrambi i casi, di far rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta in merito alla circostanza che per la medesima utenza domestica non è stato richiesto il rimborso ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ma anche del coniuge o di altro familiare convivente.

È importante rilevare che, se nel corso del 2022 il datore di lavoro aveva già attribuito benefit ai dipendenti su base volontaria e senza la firma scritta, si potrà procedere ad assegnare i medesimi benefit avvalendosi della nuova esenzione, senza alcun tipo di formalità

Infine, si evidenzia che questo tipo di aiuto ai lavoratori rimarrà totalmente a carico del datore di lavoro, in quanto non è previsto un rimborso da parte dello Stato come diversamente avvenuto per i cd. Bonus carburante previsti dall’art. 2 del DL n. 21/2022.

Pertanto, per il solo periodo d’imposta 2022 non dovrà farsi riferimento alla soglia espressamente prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR, secondo il quale: “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Il limite ordinariamente applicabile aveva già subito una modifica, per il solo anno in corso, ad opera del DL n. 115/2022, che aveva disposto l’aumento da € 258,23 a € 600 (art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale).

A quel primo aumento era seguita la Circolare 35/E 2022, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche la soglia più elevata costituisce a tutti gli effetti una soglia di esenzione, al superamento della quale l’intero valore del fringe benefit sarebbe ricaduto nel reddito di lavoro dipendente tassabile, con un forte impatto sul datore di lavoro e sul lavoratore.

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