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Home » Attualità » Gli effetti processuali conseguenti alla cancellazione della società dal registro delle imprese

Gli effetti processuali conseguenti alla cancellazione della società dal registro delle imprese

26 Ottobre 2020 | Approfondimenti

Gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese vengono descritti dall’articolo 2495 c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003.

La cancellazione non comporta tuttavia l’automatico venire meno dei rapporti facenti capo alla società; l’articolo 2495 c.c. definisce solo in parte la sorte di alcuni degli effetti derivanti dall’estinzione. Tale disposizione si limita, infatti, a stabilire che dopo l’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, ferma l’estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere il loro crediti nei confronti degli ex soci, limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti degli ex liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Stabilisce, inoltre, che la domanda di recupero del credito può essere proposta dai creditori sociali entro un anno dalla cancellazione presso l’ultima sede della società.

Nulla si prevede in ordine alla sorte dei procedimenti pendenti della società alla data della sua cancellazione.

A fronte della laconicità legislativa, la Cassazione[1], nel corso degli anni, è intervenuta sul punto elaborando il principio secondo cui l’estinzione della società non comporta l’automatica cessazione del giudizio. Tuttalpiù l’evento estintivo può comportare l’interruzione del procedimento, secondo quanto disposto dall’articolo 299 e ss c.p.c.; in tal caso l’eventuale prosecuzione o riassunzione del procedimento avverrà, pertanto, da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.. I Giudici della Corte di Cassazione hanno altresì stabilito che qualora il procuratore, per il cui tramite si è costituita in giudizio la società, non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti il verificarsi dell’evento estintivo, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 300 c.p.c., si dovrà applicare il principio relativo all’ultrattività del mandato alla lite e conseguentemente il procuratore potrà continuare a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse manifestato.

Con la recente sentenza n.22432, depositata il 16 ottobre 2020 la Suprema Corte, intervenendo nuovamente sul tema, ha affermato il seguente principio di diritto: “l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare”.

Alla luce di quanto sopra, sembra pertanto consolidarsi ulteriormente l’indirizzo giurisprudenziale che privilegia un’interpretazione estensiva del concetto di estinzione, quale effetto diretto della cancellazione della società dal registro delle imprese, in un’ottica di conservazione e di tutela delle “questioni” ancora non risolte al momento della cancellazione della società.

[1] Cass. Civ., sez I, 2 febbraio 2018, n. 2625; Cass. Civ, sex. II, 9 ottobre 2017, n.23563.

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