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Home » Attualità » Il Decreto Correttivo del Codice della Crisi in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto Correttivo del Codice della Crisi in Gazzetta Ufficiale

12 Novembre 2020 | Approfondimenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020 il decreto D.lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 contenente le disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019).

Il decreto correttivo è intervenuto su un testo normativo già modificato al fine di dirimere le controversie nate su disposizioni poco chiare, eliminare eventuali refusi e coordinare sotto il profilo logico la disciplina di diversi istituti.

Tra le principali modifiche si segnala quella volta a chiarire la nozione di crisi (art. 2, comma 1, lett. a) laddove il Legislatore sostituisce la parola “difficoltà” con “disquilibrio economico finanziario” al fine di sottolineare la natura reversibile dello stato di insolvenza. Viene ben delineata la funzione degli indicatori della crisi (art. 13) e si precisa che la dichiarazione resa da un professionista indipendente, idonea a sottrarre l’impresa dall’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, produce i propri effetti “a decorrere dall’esercizio successivo” a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata, senza necessità di rinnovarla annualmente.

È ampliato il novero dei crediti prededucibili (art. 6, comma 1, lett. d.) ricomprendendo anche “i crediti derivati da attività non negoziali degli organi preposti, purché connessi alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti”;

L’ art. 40, modificando l’art. 2475 comma 1 c.c., definisce con maggiore chiarezza il ruolo degli amministratori nelle società a responsabilità limitata stabilendo che seppur la gestione della società è condivisa con i soci, rimane competenza esclusiva degli amministratori il dovere sancito dall’art. 2086 ”di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Il Decreto correttivo introduce inoltre importanti novità per i professionisti coinvolti nella gestione della crisi prevedendo che l’iscrizione albo unico dei soggetti gestori della crisi sia consentita ai professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro (anche in forma di studi associati e di società tra professionisti) previa una specifica attività formativa acquisita mediante la frequentazione di corsi specifici per almeno 40 ore (non più 200). L’intento agevolativo viene ancor più esplicitato nella previsione che nel “primo popolamento” dell’albo i professionisti potranno ottenere l’iscrizione, senza alcuna formazione obbligatoria preventiva ma documentando di aver ricoperto incarichi come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno due procedure nei quattro anni precedenti al 16 marzo 2019 (il Codice della crisi, nella precedente versione, prevedeva un minimo di quattro incarichi per lo stesso periodo).

Il funzionamento dell’Organismo di composizione della crisi OCRI viene parzialmente modificato dal Decreto che in ordine alla composizione dell’organo, introduce il componente “amico” del debitore.

Le norme previste dal Dlgs 147/2020 avranno un’entrata in vigore differenziata: i correttivi che riguardano direttamente il Codice della Crisi e dell’insolvenza saranno efficaci dal 1°settembre 2021, mentre le modifiche che intervengono sull’albo dei gestori della crisi (art. 356 e 357) ed in materia di assetto organizzativo (art. 40) entreranno in vigore già dal prossimo 20 novembre, in quanto apportano modifiche a disposizioni già in vigore.

 

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