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Home » Attualità » Il rimborso Iva diretto anche per soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale

Il rimborso Iva diretto anche per soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale

28 Ottobre 2020 | Approfondimenti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21684 del 8 ottobre 2020, ha statuito che il rimborso Iva diretto in favore di soggetti passivi residenti in un altro Stato UE spetta anche qualora tali soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

La questione atteneva a una richiesta di rimborso Iva diretto per l’anno di imposta 2000 presentata da una società avente sede in Francia. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso Iva motivando il diniego sulla base del fatto che la società estera avesse nominato un rappresentante fiscale.

All’epoca dei fatti, in merito ai rimborsi Iva a soggetti non residenti, l’ottava direttiva Iva (direttiva 79/1072/CE – attualmente abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/9/CE) disponeva che il soggetto estero non residente ai fini del rimborso dovesse essere privo di una sede dell’attività o di un centro di attività stabile nello Stato del rimborso. In aggiunta l’art. 38 ter DPR 633/1972 richiedeva che il soggetto estero fosse privo di una stabile organizzazione e altresì di un rappresentante fiscale in Italia.

La Suprema Corte, nella decisione in esame, afferma che la nomina di un rappresentante fiscale non può essere equiparata a un centro di attività stabile presso lo Stato in cui è avvenuta la nomina e pertanto non è elemento idoneo a far negare il diritto al rimborso iva.

Sul punto si era già pronunciata la Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-323/12, riconoscendo il diritto al rimborso anche qualora il soggetto passivo estero avesse nominato un rappresentante fiscale e ritenendo che la normativa italiana sul punto fosse contraria alle disposizioni comunitarie. Secondo la Corte di Giustizia UE la nomina di un rappresentante fiscale da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia non può essere di per sé sufficiente a far ritenere che tale soggetto possa disporre di una struttura dotata di un sufficiente grado di stabilità o di personale incaricato alla gestione delle stesse attività nello Stato in cui viene richiesto il rimborso.

L’ordinanza in esame riguardava l’art. 38 ter DPR 633/1972 nella versione applicabile all’epoca dei fatti, ma si ritiene che lo stesso principio possa valere anche per il vigente art. 38-bis2 DPR 633/1972 che disciplina attualmente i rimborsi Iva dei soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea.

Si osserva che anche l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a un interpello n. 339 del 11 settembre 2020, sembrerebbe confermare tale orientamento, ritenendo che possa procedere alla richiesta di rimborso Iva “diretto” ex art. 38-bis2 DPR 633/1972 anche il soggetto estero che abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia.

 

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