Indennità di 600 euro: soggetti interessati e modalità di richiesta
Dal 1° aprile sarà possibile richiedere all’INPS e alle casse previdenziali private l’indennità di 600 euro prevista dal DL 18/2020.

Dal 1° aprile sarà possibile richiedere all’INPS e alle casse previdenziali private l’indennità di 600 euro prevista dal DL 18/2020.
Al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19, il DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha disposto l’erogazione per il mese di marzo, probabilmente estendibile al mese di aprile, di un’indennità pari a 600 euro, non concorrente alla formazione del reddito, a particolari categorie di soggetti specificamente individuate all’interno degli articoli 27, 28, 29, 30, 38 del citato Decreto. Tale indennità verrà erogata direttamente dall’INPS che provvederà inoltre al monitoraggio del limite di spesa. La richiesta potrà essere effettuata, accedendo al portale INPS, a partire dal 1° aprile.
I contribuenti interessati dalla norma sono i seguenti:
Il MEF ha voluto precisare inoltre che rientrano nella suddetta categoria anche gli agenti di commercio nonché i soci delle società di persone e di capitali iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta è personale e non attribuibile alla società; potrà pertanto essere richiesta, sussistendone le condizioni, da tutti i soci;
Si precisa che le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Con riferimento alle modalità di richiesta dell’indennità, l’INPS permette di inviare le specifiche domande attraverso l’inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. Una volta ricevuto, è possibile utilizzarlo immediatamente in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda.
Dal 1° aprile 2020 al 30° aprile 2020 anche i professionisti ed i lavoratori autonomi iscritti a casse previdenziali private potranno accedere all’indennità attraverso l’utilizzo del fondo di ultima istanza così come previsto dall’art. 44 DL 18/2020. Il sostegno al reddito è riconosciuto ai seguenti soggetti:
Viene specificato che:
A differenza dei lavoratori autonomi, parasubordinati e determinate categorie di subordinati iscritti all’INPS, i soggetti iscritti a casse private dovranno fare richiesta direttamente alla propria cassa presentando un’autocertificazione nella quale venga attestato:
Le casse previdenziali, previa verifica della regolarità contributiva, provvederanno all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate.