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Home » Attualità » Istituzione del codice tributo 4050 per il versamento delle ritenute d’acconto sospese

Istituzione del codice tributo 4050 per il versamento delle ritenute d’acconto sospese

14 Settembre 2020 | Approfondimenti

Con la risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “4050” per il versamento con modello F24 delle ritenute d’acconto non versate dal sostituto d’imposta tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La sospensione delle ritenute, introdotta dall’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. “Liquidità”), prevedeva la possibilità per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, di non essere assoggettati alle ritenute d’acconto, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi di tale opzione il contribuente doveva rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risultasse il non assoggettamento a ritenuta ai sensi del suddetto decreto-legge dei ricavi o compensi, e provvedere al versamento delle ritenute sospese in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in alternativa tramite rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tale scadenza è stata prorogata dapprima dall’art. 26 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. “Rilancio”) al 16 settembre o tramite rateizzazione mensile di pari importo, fino ad un massimo di quattro rate, la prima entro il 16 settembre 2020, senza l’applicazione di interessi o sanzioni.

Infine, il recente decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. agosto), all’art. 97, ha stabilito che i suddetti versamenti possono usufruire di un’ulteriore rateizzazione, prevedendo la possibilità di pagare, entro il 16 settembre 2020, solo il 50% delle somme oggetto di sospensione.

Il restante 50% potrà essere effettuato mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che in sede di compilazione del modello F24, il codice “4050” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno di imposta nel formato “AAAA”.

Per quanto riguarda le caratteristiche del pagamento, sono da indicare nel campo “Rateazione/regione/prov. /mese rif.”, che nel caso di rateazione del pagamento, si indicherà nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in liquidazione e “RR” il numero complessivo delle stesse.

Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, il campo di riferimento è indicato con “0101”.

 

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