
La CONSOB sottopone a consultazione pubblica le ipotesi di esenzione dall’obbligo di dichiarazione delle intenzioni
L’articolo 120, comma 4 bis, TUF prevede che chiunque acquisti “una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale” debba effettuare una comunicazione, da trasmettere alla società partecipata, alla CONSOB e al pubblico, con la quale “dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi”. La finalità di tale dichiarazione è quella di migliorare il grado di trasparenza del mercato e favorire la circolazione di informazioni in modo da far sì che tutti i soggetti coinvolti nelle sopradette operazioni di acquisto di partecipazioni di società quotate possano prendere decisioni maggiormente consapevoli.
La CONSOB, sempre ai sensi del richiamato comma 4 bis, ha individuato dei casi in cui la dichiarazione delle intenzioni non deve essere effettuata, sottoponendo a consultazione pubblica la propria iniziativa e ponendo lo scorso 17 luglio come termine ultimo per far pervenire eventuali osservazioni.
In primo luogo, la dichiarazione in esame non deve essere rilasciata nei seguenti casi in cui il Regolamento Emittenti (RE) esclude l’obbligo di promuovere un’OPA:
a) acquisto di partecipazioni in società con controllo solitario di diritto, ovvero quando un socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (articolo 49, comma 1, lett. a). La ratio di tale esenzione, rileva la CONSOB, è legata al fatto che l’acquisto non può determinare alcun cambiamento di controllo, in quanto la scalata societaria richiede necessariamente il consenso dello stesso azionista di controllo;
b) acquisto di partecipazioni infragruppo (articolo 49, comma 1, lett. c), quando cioè la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c., della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste società e tali soggetti. In tale ipotesi si è di fronte a soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione e pertanto, a fronte dell’acquisizione della partecipazione, non vi sarebbe una scalata in senso stretto;
c) superamento di soglie determinato dall’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti (articolo 49, comma 1, lett. d). Secondo la CONSOB l’acquirente non dovrebbe dichiarare le sue intenzioni poiché l’operazione avverrebbe indipendentemente dalla sua volontà;
d) acquisti conseguenti a successioni (articolo 49, comma 1, lett. h), in quanto eventi imprevedibili.
In aggiunta a quanto sopra detto, la CONSOB ha previsto che la dichiarazione di cui al detto 4 comma bis non debba essere comunicata quando l’acquisto di azioni avviene per motivi specifici ed entro determinati limiti, come ad esempio nell’ambito di operazioni di compensazione e liquidazione aventi ad oggetto le stesse azioni (119-bis, comma 3, lettere a RE) o quando viene prestato servizio di custodia (119-bis, comma 3, lettere b RE).
La dichiarazione di intenti non dovrebbe essere effettuata neanche nei casi di esenzione dall’obbligo di OPA di cui all’art. 49, comma 1, lett. d-bis) RE ovvero quando il superamento della soglia rilevante (ai fini OPA) è determinato da un fatto posto in essere da un soggetto terzo e non agevolmente prevedibile quale la perdita o la rinuncia del voto maggiorato da parte di azionisti terzi.
Inoltre, sarebbero esentati dalla dichiarazione in questione i gestori che acquistano determinati tipi di fondi. La ragione di tale regime di favore sembrerebbe dipendere dal fatto che tali soggetti detengono partecipazioni meramente finanziarie e che, ai sensi della normativa di settore, possono investire in azioni di società quotate entro il limite del 10% del capitale dell’emittente.
In ultimo, la dichiarazione di intenti secondo la CONSOB non deve essere rilasciata nei casi in cui l’acquisto di azioni sia effettuato nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio già comunicata al mercato in quanto gli adempimenti informativi richiesti dall’art. 120, comma 4 bis, TUF devono ritenersi assorbiti da quelli che devono essere posti in essere per la detta offerta.
