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Home » Attualità » La disciplina temporanea in materia di perdita o riduzione del capitale sociale: neutralizzate solo le perdite da Covid – 19

La disciplina temporanea in materia di perdita o riduzione del capitale sociale: neutralizzate solo le perdite da Covid – 19

16 Giugno 2020 | Approfondimenti

L’intervallo temporale previsto dall’articolo 6 del D.L. 23/2020, cosiddetto “Decreto Liquidità”, il quale ha disapplicato temporaneamente i meccanismi di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società di capitali in caso di perdite per gli esercizi che si chiudono nel periodo 9 aprile 2020 – 31 dicembre 2020, disegna sia il periodo in cui sono neutralizzate le norme societarie sia quello in cui devono intervenire le “fattispecie” indicate. È questa la posizione del Tribunale di Catania, nel decreto emesso il 28 maggio u.s., che rappresenta il primo intervento giurisprudenziale sul significato da attribuire ad una disposizione di legge estremamente controversa.

La previsione normativa è stata, infatti, oggetto di differenti ricostruzioni correlate alla lettura dell’inciso “fattispecie verificatesi” nel suddetto periodo temporale.

Secondo una interpretazione “estensiva” la disciplina riguarderebbe non solo le perdite del periodo epidemico, ma anche quelle realizzatesi nel 2019, con la convinzione che il legislatore abbia voluto supportare le imprese per le quali la situazione di emergenza ha provocato una sopravvenuta mancanza di risorse per ripianare le perdite anteriormente maturate.

Secondo una interpretazione “restrittiva”, invece, l’espressione “fattispecie verificatesi” sarebbe da riferire unicamente alle perdite provocate dall’emergenza, e non anche alle perdite precedenti, aderendo così alla lettera della norma ed evitando disparità di trattamento ingenerate dalla soluzione estensiva.

La terza interpretazione, quella “inclusiva”, tende a negare una lettura del termine “fattispecie” nel senso di una “alternativa” riferita al verificarsi delle perdite o all’approvazione del bilancio. Riconosce invece la natura ambivalente del suddetto termine, considerando quali presupposti dell’applicazione della norma entrambi i predetti elementi.

In uno scenario così incerto, si colloca il primo intervento giurisprudenziale in materia, proposto dal Tribunale di Catania, il quale ha aderito all’interpretazione restrittiva dell’art. 6. Tale ricostruzione sembrerebbe quella maggiormente in linea con la voluntas legis di “paralizzare” per un determinato periodo di tempo le perdite cagionate dalla pandemia. Perdite prodottesi dall’entrata in vigore del citato Decreto Liquidità, e non quelle anteriori che, per tale motivo, nemmeno astrattamente si porrebbero in nesso di causalità con l’eventuale crisi sopravvenuta. Di conseguenza, le perdite da considerare dovrebbero non solo essersi verificate, ma anche essere positivamente accertate, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2447 c.c. che attribuisce rilievo alle perdite al momento dell’accertamento della circostanza da parte dell’organo amministrativo.

Il Tribunale in questione ha altresì affermato che il D.L. 23/2020 non ha derogato all’art. 2086 comma 2 c.c., come recentemente integrato dal D.Lgs. 14/2019, secondo cui l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Pertanto, l’eventuale istituto prescelto, dal momento della sua pendenza, si verrebbe a porre in alternativa rispetto alle deroghe contemplate dall’art. 6 del DL 23/2020, le quali perderebbero rilevanza.

 

I professionisti Andersen sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento in commento.

Marta Pasqui

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