La rinegoziazione ex bona fide
Il fenomeno pandemico dovuto alla diffusione del virus Sars-Cov-2, prima, e la guerra in Ucraina, poi, hanno inciso, rispettivamente, sul versante sanitario e su quello umanitario, avendo, come minimo comune denominatore, la capacità di mutare il contesto giuridico ed economico a livello globale.
Se in epoca pandemica si era ingenerata una crisi economica conseguente alla sospensione di numerose attività produttive e commerciali al fine di arginare la diffusione e la recrudescenza del virus, con lo scoppio del conflitto bellico si sono verificati, tra le altre cose:
- difficoltà nel reperimento delle materie prime
- rincari di carattere assolutamente straordinario dei prezzi e, in particolare di gas ed energia elettrica
- notevoli mutamenti circa le rotte commerciali con conseguente incremento dei costi di trasporto merci.
Gli avvenimenti di cui in parola e le conseguenze dirette e indirette da essi derivanti non solo possono determinare ritardi nell’adempimento, ma sono altresì idonei a rendere difficile ed estremamente gravoso, per gli operatori economici, il rispetto di accordi presi in precedenza.
Le conseguenze sui contratti dei cambiamenti socioeconomici
È emersa la necessità di individuare dei rimedi giuridici che sanciscano un dovere di rinegoziazione del contratto a fronte di un mutato contesto socioeconomico e giuridico.
Pur mancando, nel nostro ordinamento, specifiche norme finalizzate alla revisione del rapporto contrattuale, di non poco conto devono ritenersi:
- l’approccio conservativo che pervade l’intero sistema codicistico e che è finalizzato alla conservazione dei contratti
- il ruolo della giurisprudenza.
Quest’ultima, in particolare, ha posto la propria attenzione sul rimedio della c.d. rinegoziazione ex bona fide, osservando che:
- quando una sopravvenienza determina un mutamento del contesto socioeconomico e giuridico, la parte danneggiata deve poter rinegoziare
- il rifiuto della parte non danneggiata di rinegoziare la pattuizione originaria può sostanziarsi in una violazione dei principi di buona fede, correttezza contrattuale e solidarietà
- bisogna proteggere la parte dal rischio di un eccezionale aggravamento economico per cause di turbamento dei rapporti socioeconomici mediante il contenimento dell’alea dell’aggravio economico della prestazione.
Da dette determinazioni può desumersi un vero e proprio obbligo di rinegoziazione ex bona fide.
Infine, laddove una delle parti si sottraesse all’obbligo di rinegoziare le condizioni contrattuali, appare inverosimile che la soluzione possa essere la risoluzione del contratto accompagnata dal ristoro del danno. Ciò, infatti, andrebbe in una direzione opposta rispetto allo spirito manutentivo delle pattuizioni promosso dall’ordinamento. Al contrario, deve ritenersi plausibile l’intervento del giudice, cui potrebbe essere attribuito il potere di sostituirsi alle parti, pronunciando una sentenza rimodulativa del contratto ormai disequilibrato.
