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Home » Attualità » La “sospensione” degli ammortamenti

La “sospensione” degli ammortamenti

12 Maggio 2021 | Approfondimenti

Nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, il Legislatore ha introdotto una disposizione temporanea che consente alle imprese che redigono il bilancio d’esercizio senza l’adozione dei principi contabili internazionali, la sospensione dell’imputazione, in tutto o in parte, degli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 15 agosto 2020.

Gli aspetti della deroga da prendere in considerazione sono di natura civilistica e fiscale.

Il comma 7- bis dell’articolo 60 del Dl delinea il principio di natura civilistica, consentendo che la quota di ammortamento non effettuata sia imputata al conto economico dell’esercizio successivo.

Il successivo comma 7 -quinquies prende in considerazione le conseguenze derivanti dall’applicazione della deroga, prevedendo comunque ai fini fiscali la deduzione delle quote di ammortamento non imputate.

I due aspetti, civilistico  e fiscale della norma derogatoria , suscitano opinioni difformi. Il dibattito nasce dal fatto di  considerare facoltativa e non obbligatoria la deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati nel bilancio d’esercizio.

Se infatti parte della dottrina, in particolare la circolare Assonime n.2/2021 e risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, (si veda “Deduzione extracontabile degli ammortamenti sospesi obbligatoria nel 2020” del 15 Febbraio 2021 ), fanno desumere che la deduzione fiscale sia obbligatoria e non facoltativa, altra parte di dottrina è di diverso parere.

Secondo una  recente norma di comportamento dell’Associazione Italiana dottori commercialisti, numero 212/2021  , la facoltà e non l’obbligo di dedurre fiscalmente gli ammortamenti, risulta coerente con quanto stabilito nel documento interpretativo n.9 emanato dall’OIC, il quale afferma che “l’applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’OIC 25-Imposte sul reddito”.

Pertanto la norma contenuta nel Dl 104/2020 consente di differire ai soli fini civilistici, senza effetti fiscali, gli ammortamenti, ma non pone alcun obbligo in tal senso.

Nel caso in cui gli ammortamenti sospesi siano dedotti dal reddito imponibile mediante  apposita variazione in diminuzione, l’impresa deve rilevare in bilancio le imposte differite, in quanto viene anticipata la deduzione di un componente negativo di reddito rispetto alla sua imputazione  a conto economico. Se invece l’impresa decide di non avvalersi della facoltà concessa dal comma 7-quinquies dell’art 60 e quindi non deduce gli ammortamenti “sospesi” ,non deve imputare in bilancio le imposte differite.

Analoga conclusione vale ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Infine, secondo l’AIDC, rientrano nel campo di applicazione della norma anche i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria. Infatti, il comma 7-quinquies  rinvia, ai fini IRAP, anche all’art.5-bis del Dlgs 446/97, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle ditte individuali.

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