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Home » Attualità » La struttura sanitaria è direttamente responsabile per la condotta colposa del terzo preposto della cui opera si sia comunque avvalsa

La struttura sanitaria è direttamente responsabile per la condotta colposa del terzo preposto della cui opera si sia comunque avvalsa

21 Agosto 2020 | Approfondimenti

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13869/2020, è tornata ad occuparsi del discusso tema della responsabilità dell’azienda sanitaria per i danni patiti dai pazienti in conseguenza della condotta colposa di medici o sanitari.

La vicenda da cui trae origine la pronuncia in commento risale al 2002, e ha visto contrapposti, nei vari gradi di giudizio, i genitori di un neonato, deceduto a poche ore di distanza dal parto, e l’azienda sanitaria a cui la partoriente si era rivolta, unitamente ai medici che la ebbero in cura. I genitori del piccolo lamentavano, in particolare, che la morte del figlio fosse intervenuta per effetto del comportamento colposo del personale medico e di quello paramedico operanti presso le strutture convenute, chiedendo il risarcimento dei danni per l’effetto patiti.
La sentenza di primo grado, con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda degli attori, veniva ribaltata dalla Corte d’Appello, che invece condannava l’azienda sanitaria al risarcimento in favore degli attori.

Tuttavia, secondo l’azienda soccombente, la pronuncia della Corte territoriale andava censurata sotto diversi profili, il più rilevante dei quali collegato al fatto che la Corte aveva affermato una responsabilità di natura contrattuale – e non extracontrattuale – in capo all’azienda sanitaria in difetto di prova di una condotta omissiva o commissiva imputabile a un sanitario dell’ospedale.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso dall’azienda sanitaria, si è richiamata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente sia per fatto proprio (inadeguatezza della struttura) che per fatto altrui, laddove tali danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale.
Né la responsabilità contrattuale della struttura può dirsi esclusa in ragione dell’eventuale insussistenza di un rapporto contrattuale con il medico, posto che il debitore che si avvale dell’opera di terzi nell’adempimento della propria obbligazione risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze, “in tale ipotesi operando il principio dell’appropriazione o dell’avvalimento dell’opera del terzo di cui all’art. 1228 c.c.”.

L’imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari è dunque direttamente correlata alla circostanza che il primo è libero di decidere come provvedere all’adempimento dell’obbligazione, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte. Trattasi, quindi, concludono i giudici di legittimità, non di una colpa “in eligendo” – con riferimento agli ausiliari prescelti – o “in vigilando” – rispetto al loro operato – bensì del rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale.

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