
La Suprema Corte risolve il contrasto in materia di decorrenza del termine breve di impugnazione
Nella recente sentenza Cass. civ., SS.UU., 6 novembre 2018 – 4 marzo 2019, n. 6278 la Suprema Corte ha posto fine al contrasto giurisprudenziale sussistente in materia di decorrenza del termine breve di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.
Più precisamente le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se, in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’articolo 326 c.p.c., il termine di impugnazione di cui al precedente articolo 325 decorra, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario”.
Nella giurisprudenza di legittimità sono, infatti, individuabili due opposti orientamenti. Il primo, espresso nella sentenza n. 883/2014, sostiene il principio della “presunzione di conoscenza” della sentenza per il quale il termine breve di impugnazione decorre, per la parte notificante, dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, essendo certa l’anteriorità della conoscenza della sentenza per l’impugnante.
Il secondo, sancito nella sentenza n. 9258/2015, afferma la “bilateralità sincronica” degli effetti della notificazione della sentenza, per cui il termine breve decorre anche per notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte, aderendo al secondo orientamento, ha affermato che il termine breve per impugnare decorre per entrambe le parti dalla medesima data, ovverosia dal momento in cui si perfeziona la notifica in capo al destinatario. In questo modo risultano tutelati l’equilibrio e la parità processuale tra le parti ed è, inoltre, garantita la certezza dei rapporti giuridici, formandosi il giudicato contemporaneamente nei confronti di tutte le parti.
Il notificante parzialmente soccombente ha, pertanto, a disposizione maggior tempo per proporre impugnazione rispetto a quanto prospettato dall’opposto orientamento, ora sconfessato dalle Sezioni Unite con l’affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente articolo 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti”.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477/2002, e recepito poi al comma 3 dell’art. 149 c.p.c., non può trovare applicazione in questo particolare settore della materia notificatoria, in quanto esso presuppone l’esistenza di un termine perentorio e la necessità di evitare una decadenza. Nel caso in questione, invece, la notificazione della sentenza serve al notificante per abbreviare il tempo della formazione del giudicato e non per evitare decadenze processuali.
