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Home » Attualità » La violazione dell’obbligo di denuncia IMU non ha natura istantanea: le conseguenze sul potere sanzionatorio dell’Ente accertatore

La violazione dell’obbligo di denuncia IMU non ha natura istantanea: le conseguenze sul potere sanzionatorio dell’Ente accertatore

30 Aprile 2021 | Approfondimenti

Cassazione Civile, sez. V, 24 marzo 2021 – Ordinanza n. 8199

L’obbligo di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili ai fini ICI “non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso” ma “permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata”, determinando, per ciascun anno d’imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 504 del 1992.

Il principio, affermato Suprema Corte in materia di ICI con ordinanza n. 8199 del 24 marzo 2021, deve ritenersi parimenti applicabile in tema di IMU nonché per gli altri tributi locali.

I giudici di legittimità hanno ricordato che la violazione dell’obbligo di denuncia non ha natura istantanea, non esaurendosi sic et simpliciter con lo spirare del primo termine a tal fine dettato dal legislatore, ovverosia ai fini ICI quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, mentre ai fini IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Stante la valenza ultrattiva della dichiarazione, la quale mantiene efficacia per tutti gli anni successivi a quello di presentazione, fatte salve variazioni che influiscano sull’ammontare dell’imposta dovuta, ne discende logicamente che in caso di omissione della stessa in relazione ad una annualità, detto obbligo non venga meno con riguardo all’annualità seguente, non essendosi prodotto l’effetto della c.d. ultrattività. Pertanto, fino alla presentazione della dichiarazione, la sanzione colpirà ciascuna annualità d’imposta per la quale vi sia stata omissione.

Ferma restando la sanzionabilità per tutte le annualità in cui l’omissione si protrae, deve ritenersi che anche con riguardo all’ICI, e conseguentemente al resto dei tributi locali, operi l’istituto della “continuazione”, di cui all’art. 12, commi 5 e 6 del D.Lgs. 472/97 (così anche Cass. n. 11612/2020).

Invero, trattandosi di violazioni della medesima indole reiterate negli anni, dovrà applicarsi la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, fino al momento della constatazione della violazione.

In ogni caso, il meccanismo del cumulo giuridico, con irrogazione di un’unica sanzione, potrà essere applicato solo se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale delle sanzioni.

In allegato l’ordinanza n. 8199/2021.

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  • Cassazione Civile, sez. V, 24 marzo 2021 – Ordinanza n. 8199 (PDF, 0 bytes)
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