L’amministratore di fatto: esegesi di un potere parallelo che sfida gli equilibri societari
La figura dell’amministratore di fatto, disciplinata dall’art. 2639 c.c., identifica il soggetto che esercita in concreto poteri gestori in modo continuativo e significativo, pur in assenza di formale investitura. La distinzione rispetto all’amministratore di diritto è meramente formale, rilevando invece l’effettività dell’attività svolta. La giurisprudenza richiede un’ingerenza stabile nella gestione societaria, con autonomia decisionale e ruolo non occasionale. A tale figura si applica integralmente il regime di responsabilità civile e penale, inclusi i reati societari, fallimentari e tributari. L’istituto risponde all’esigenza di evitare elusioni e garantire che la responsabilità segua l’effettivo esercizio del potere gestorio.
Il fondamento normativo dell’amministratore di fatto e distinzione dall’amministratore di diritto
La figura dell’amministratore di fatto rappresenta un istituto di origine essenzialmente giurisprudenziale, successivamente recepito e normato dal legislatore, che trova oggi il suo principale fondamento all’interno dell’articolo 2639 del Codice civile (rubricato “Estensione delle qualifiche soggettive”). Tale disposizione, concepita ai fini dell’applicazione delle norme in materia di reati societari, stabilisce che le qualifiche soggettive tipiche della struttura societaria si debbano estendere anche a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri “tipici” della loro qualifica o funzione, seppur in assenza di una formale investitura. Si tratta, dunque, di soggetti che, pur non investiti formalmente della carica, si ingeriscono sistematicamente nella gestione della società, svolgendo compiti sostanzialmente amministrativi e, in talune circostanze, perfino rappresentativi.
Pertanto, è possibile affermare, prima facie, che la distinzione tra amministratore di diritto e di amministratore di fatto risiede principalmente sul piano formale. Infatti, se l’amministratore di diritto è colui che risulta regolarmente nominato secondo le regole statutarie e la disciplina codicistica – con conseguente pubblicità nel registro delle imprese –, l’amministratore di fatto, di contro, opera senza rivestire ufficialmente alcuna carica, svolgendo in concreto una funzione tipicamente gestoria della società. La figura dell’amministratore di fatto, quindi, risponde all’esigenza di impedire che la responsabilità connessa alla gestione della società possa essere elusa attraverso il ricorso a prestanomi o amministratori meramente formali, spesso soggetti che non hanno le caratteristiche necessarie per rivestire un così delicato ruolo, né le risorse necessarie per rispondere del loro operato in assenza di coperture assicurative. L’ordinamento ha così attribuito rilevanza ai poteri concretamente esercitati e non alla sola apparenza formale delle cariche, valorizzando il principio dell’effettività della funzione.
Per sintetizzare un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è possibile affermare che è amministratore di fatto il soggetto che, pur non essendo stato nominato dall’assemblea, si ingerisce stabilmente nella gestione della società, esercitando poteri decisionali propri dell’organo amministrativo e assumendo un ruolo direttivo continuativo e non occasionale, con caratteri di sistematicità e completezza (Cass. Civ., 31 luglio 2023, n. 23151). L’elemento qualificante non è da ritenersi la mera collaborazione o una sorta di influenza esterna che un soggetto terzo potrebbe esercitare, a vario titolo, nei confronti della società, bensì l’autonomia decisionale e l’effettivo inserimento nella struttura organizzativa con funzioni direttive e di coordinamento; nel senso che non è sufficiente lo svolgimento di ruoli dirigenziali senza la “commistione nell’impresa”.
I criteri individuativi dell’amministratore di fatto
La disposizione di cui all’articolo 2639 del Codice civile, disciplina così l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione delle norme penali societarie, prevedendo che la responsabilità per i reati del Titolo XI del Libro V del Codice civile riguardi anche coloro che svolgono in concreto le medesime funzioni o esercitino i relativi poteri. Nello specifico, per i fini che ci occupano, l’articolo 2639 del Codice civile prevede tre distinte ipotesi di soggetti che possono essere equiparate a chi è formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge:
- soggetti che svolgono la stessa funzione ma con diversa qualifica
- soggetti che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione, vale a dire i soggetti “di fatto”
- soggetti nominati dall’autorità
Ed è per l’appunto nella seconda equiparazione che l’articolo 2639 c.c. introduce, seppur senza fornire direttamente alcuna definizione, i criteri volti ad identificare i cc.dd. soggetti di fatto, tra i quali rientra la figura dell’“amministratore di fatto”. In particolare, riprendendo gli spunti giurisprudenziali e le tesi precedentemente elaborate dalla dottrina, la norma suggerisce che affinché si configuri la figura dell’“amministratore di fatto” è necessario che l’esercizio dei poteri sia svolto in maniera continuativa e significativa. Più nel dettaglio, il primo requisito (quello della “continuatività”) richiede la reiterazione di atti e comportamenti, escludendo la rilevanza di un esercizio di poteri episodico o meramente occasionale. Di conseguenza, a tal fine potrebbe essere sufficiente anche l’esercizio continuativo di una delle funzioni proprie degli amministratori, purché non si riduca ad un contributo qualitativamente marginale e trascurabile.
Mentre il secondo (quello della “significatività”) implica invece che l’attività svolta abbia un peso reale e tangibile nella gestione societaria e, pertanto, non sia limitata ad operazioni di carattere marginale o meramente esecutive. Per esemplificare, sarà da considerarsi “significativo” l’esercizio di attività riconducibile all’area del core business della società.
E su questa linea si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha statuito che affinché si configuri la fattispecie in questione, questa “non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell’assetto societario” (Cass. Pen., 4 dicembre 2023, n. 2514).
E sempre la Suprema Corte, ha stabilito che “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio, congiunto o non, di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma
richiedono più semplicemente l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cass. Pen., 19 novembre 2024). È sufficiente, infatti, che l’ingerenza e l’attività riguardi almeno uno dei settori gestionali dell’attività dell’ente o anche una qualunque fase produttiva, organizzativa o commerciali dell’attività sociale (Cass. Pen., 10 febbraio 2020, n. 15652).
Dunque, per accertare la qualifica di amministratore di fatto occorre valutare complessivamente i comportamenti del soggetto, verificando se egli abbia esercitato in modo continuativo e significativo poteri tipici della gestione societaria, tra i quali possiamo annoverare i rapporti con dipendenti, clienti e fornitori, la partecipazione alle decisioni aziendali o l’esercizio di una notevole influenza sulla medesime, l’organizzazione dell’attività sociale e la rappresentanza verso l’esterno.
Il regime di responsabilità dell’amministratore di fatto
Il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 c.c., la qualifica di amministratore di fatto di una società non solo gode de facto dei medesimi poteri propri dell’amministratore di diritto, bensì è da ritenersi gravato dai doveri e dalla responsabilità (civile e perfino penale) cui è soggetto l’amministratore di diritto medesimo; per cui, ove concorrano talune condizioni, questi può essere chiamato a rispondere, in ambito civilistico, verso la società mediante l’azione sociale di responsabilità, verso i creditori sociali qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e, ricorrendone i presupposti, verso singoli soci o terzi direttamente danneggiati.
La responsabilità si fonda, come per l’amministratore di diritto, sulla violazione dei doveri di diligenza professionale, correttezza, lealtà e conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, che gravano su chiunque eserciti in concreto funzioni gestorie.
La giurisprudenza riconosce inoltre la possibile responsabilità solidale tra amministratore di diritto e amministratore di fatto, laddove emerga una gestione concorrente o una consapevole tolleranza dell’ingerenza da parte del primo nei confronti dell’operato del secondo. La Suprema Corte, in aggiunta, ha chiarito che la disposizione in esame “non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione” (Cass. Pen., 22 marzo 2023, n. 16269).
Particolarmente rilevante è il profilo penale. In forza dell’art. 2639 c.c., l’amministratore di fatto può rispondere dei reati societari al pari dell’amministratore formalmente nominato. In ambito concorsuale, la giurisprudenza ne afferma la responsabilità per i reati di bancarotta qualora risulti che egli abbia effettivamente diretto o gestito l’attività dell’impresa successivamente assoggettata a procedura. Analoga equiparazione opera in materia di reati tributari, ove il soggetto abbia assunto decisioni determinanti in ordine agli adempimenti fiscali o alla gestione delle risorse finanziarie.
Infatti, l’amministratore di fatto è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest’ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti ex art. 40, co. 2, c.p. (Cass. Pen., 11 giugno 2024, n. 37954).
Considerazioni sulla figura dell’amministratore di fatto
L’analisi della figura dell’amministratore di fatto consente dunque di evidenziare come l’ordinamento abbia progressivamente abbandonato una concezione meramente formale delle cariche sociali, privilegiando un approccio sostanziale fondato sull’effettivo esercizio dei poteri gestori. In tale prospettiva, l’art. 2639 c.c. rappresenta il principale riferimento normativo per l’individuazione del soggetto che, pur privo di investitura formale, svolga in concreto funzioni amministrative in modo continuativo e significativo.
I criteri della continuità e della significatività dell’attività gestoria assumono un ruolo centrale nella qualificazione del soggetto quale amministratore di fatto e impongono una valutazione complessiva delle modalità di esercizio dei poteri, dell’autonomia decisionale e dell’inserimento stabile nell’organizzazione societaria. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente lo svolgimento di un’attività gestoria apprezzabile e non occasionale.
L’equiparazione tra amministratore di fatto e amministratore di diritto comporta l’applicazione al primo dell’intero regime di responsabilità previsto dall’ordinamento, sia in ambito civilistico sia in ambito penale, con particolare rilievo nelle ipotesi di reati societari, concorsuali e tributari. Tale estensione di responsabilità risponde all’esigenza di impedire che la gestione societaria venga di fatto esercitata da soggetti privi di investitura formale, sottraendosi ai correlati obblighi di diligenza e correttezza.
In conclusione, la figura dell’amministratore di fatto si configura come una categoria interpretativa di fondamentale rilievo sistematico, funzionale a garantire l’effettività della disciplina societaria e la tutela degli interessi coinvolti nell’attività d’impresa, imponendo che la responsabilità segua l’effettivo esercizio del potere gestorio e non la sola titolarità formale della carica.
