Legge di Bilancio 2020 – Ecco cosa prevede la digital tax
Focus Budget Law 2020Focus Legge di Bilancio 2020

Focus Budget Law 2020Focus Legge di Bilancio 2020
L’imposta sui servizi digitali (cd. “digital tax”) viene rilanciata dall’articolo 1, comma 678, della Legge di Bilancio 2020. La normativa era stata introdotta già dalla Legge di Bilancio 2019; tuttavia, la prima formulazione non ha mai trovato attuazione. La nuova versione della digital tax, profondamente integrata e rinnovata, riguarda le imprese, residenti e non, che svolgono un business digitale, seppure non “core”, che devono considerare tempestivamente se rientrano nell’ambito di applicazione della digital tax.
La digital tax si applica a tutte le aziende digital che abbiano realizzato singolarmente o a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore ad € 750 milioni, e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore ad € 5,5 milioni.
L’aliquota è fissata al 3% e si applica sull’ammontare dei ricavi, assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette, derivanti dai seguenti servizi digitali realizzati nel corso dell’anno solare sia nei rapporti B2B che B2C:
Nella digital tax sono state previste alcune esclusioni, ossia: fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di una intermediazione digitale; fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore quando questo non svolge funzioni di intermediario; fornitura, tramite interfaccia digitale, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire servizi finanziari e la cessione dei relative dati; organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, e alla messa a disposizione di piattaforme per la vendita di prodotti soggetti ad accisa.
La digital tax entra in vigore dal 1° gennaio 2020. Non è più prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che ne rechi le disposizioni attuative.
Ai fini del computo delle soglie di ricavi, il cui superamento implica l’assoggettamento all’imposta, vanno considerati i ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello di riferimento. Ciò comporta la necessità di calcolare a ritroso per il 2019 i ricavi digitali globali e domestici al fine di determinare l’applicazione o meno dell’imposta per il 2020.
Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio digitale è localizzato nel territorio dello Stato in tale periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:
Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geo-localizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.
Per l’individuazione della base imponibile su cui applicare l’imposta del 3% bisogna fare riferimento al totale dei ricavi digitali ovunque realizzati moltiplicato per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale deve essere determinata in base a specifiche chiavi di allocazione. A tal fine i soggetti passivi devono tenere un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili e per il calcolo delle percentuali di rilevanza dei ricavi tassabili in Italia.
L’imposta dovuta deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili (il primo versamento è previsto per il 16 febbraio 2021), e deve essere dichiarata mediante apposita dichiarazione annuale da presentarsi entro il 31 marzo (la prima dichiarazione è prevista per il 31 marzo 2021). Per le società appartenenti al medesimo gruppo, tali obblighi sono adempiuti da una singola società a tal fine nominata. È prevista una responsabilità solidate in capo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo di soggetti esteri in merito all’assolvimento di tali adempimenti.
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo IVA, che realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali – o a nominare un rappresentante fiscale se stabiliti in uno Stato fuori da territorio UE o SEE, con il quale non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l’evasione e la frode fiscale – per assolvere gli obblighi relativi all’imposta digitale.
È stata prevista una “sunset clause”, che attribuisce temporaneità alla digital tax fino all’attuazione di disposizioni derivanti da accordi internazionali sulla tassazione dell’economia digitale.