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Home » Attualità » Legge di Bilancio 2026: misure in ambito energy

Legge di Bilancio 2026: misure in ambito energy

4 Febbraio 2026 | Approfondimenti

Energy in Action 1- 2026

Torna la newsletter Energy in Action, curata dall’Industry Group Energy dello Studio sotto la direzione dei partner Edoardo Fea e Carlo Gioffrè. Come le precedenti edizioni, la newsletter riporta le principali novità in ambito legale e fiscale relative al settore energetico.

In questa edizione, la newsletter offre una sintesi delle principali novità legislative, fiscali e giurisprudenziali in materia di energia e transizione ecologica, con particolare attenzione ad aree idonee e Transizione 5.0, al decreto RED III e al Conto Termico 3.0, nonché agli incentivi PNRR, alle misure della Legge di Bilancio 2026 e alle più recenti pronunce dei TAR sugli impianti agrivoltaici e sulla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo incentivo fiscale a sostegno della transizione digitale delle imprese e degli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, con aliquote fino al 180%. Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

L’accesso al beneficio avviene tramite comunicazioni e certificazioni da trasmettere al GSE, secondo modalità che saranno definite da un decreto attuativo atteso entro il 31 gennaio 2026. Possono beneficiare dell’incentivo le imprese titolari di reddito d’impresa in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e con gli obblighi contributivi, mentre sono escluse le imprese in stato di crisi o soggette a procedure concorsuali.

Sono agevolabili sia investimenti in beni di proprietà sia effettuati con contratti di locazione finanziaria, relativi a beni materiali e immateriali inclusi negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio, nonché a impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, inclusi i sistemi di accumulo.

L’agevolazione è subordinata al vincolo del Made in EU e all’interconnessione dei beni ai sistemi aziendali. La misura della maggiorazione varia in funzione dell’importo investito: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% tra 2,5 e 10 milioni e 50% fino a 20 milioni. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, ma non è compatibile con il credito d’imposta 4.0 per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine lungo del 2026. È prevista la decadenza dall’incentivo in caso di cessione o delocalizzazione dei beni, salvo sostituzione con beni tecnologicamente equivalenti o superiori.

Aree idonee e Transizione 5.0: convertito in legge, con modifiche, il D.L. 175/2025

Con la Legge 15 gennaio 2026, n. 4, è stato convertito con modifiche il D.L. 175/2025, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e sviluppo delle fonti rinnovabili. Il provvedimento ha riorganizzato la disciplina delle aree idonee, abrogando la previgente previsione ope legis del D.Lgs. 199/2021 e trasferendola, con integrazioni, nel Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024). Le nuove disposizioni chiariscono i criteri di individuazione delle aree idonee e rafforzano il quadro autorizzativo, ampliando la nozione di “amministrazione procedente” e includendo il Commissario speciale per i procedimenti strategici, che opera tramite la piattaforma SUER.

Viene precisato che l’idoneità ex lege delle aree interne agli stabilimenti industriali riguarda solo insediamenti estranei ai settori agro-zootecnico ed energetico, al fine di evitare meccanismi automatici espansivi. Per gli impianti agrivoltaici sono introdotti requisiti stringenti a tutela della continuità agricola, con obblighi di asseverazione tecnica, poteri di controllo quinquennali in capo ai Comuni e un sistema sanzionatorio dedicato. La Legge chiarisce, inoltre, il ruolo delle Regioni nel calcolo delle soglie percentuali di superficie agricola idonea e introduce un regime transitorio che salvaguarda le procedure autorizzative già in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Red III, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto

Il 20 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che attua la direttiva UE 2023/2413, modificando normative precedenti in materia di energia da fonti rinnovabili e abrogando la direttiva UE 2015/652. Rispetto alla prima versione:

  • l’articolo 8 stabilisce che, dal 2026, parte dei proventi delle aste delle quote di CO2 del Ministero dell’Ambiente finanzierà strumenti di sostegno per l’uso di combustibili rinnovabili non biologici, incluso l’idrogeno rinnovabile, nei settori industriale e dei trasporti;
  • l’articolo 9 definisce il contributo dei combustibili rinnovabili non biologici alla decarbonizzazione industriale;
  • l’articolo 12 introduce regole tecniche e operative per la produzione di calore da impianti geotermici;
  • l’articolo 16 ripristina la disciplina sulle energie rinnovabili nel settore dei trasporti, eliminata nelle versioni precedenti.

Il Decreto promuove l’innovazione tecnologica nella transizione energetica, fissando che entro il 2030 almeno il 5% della nuova capacità rinnovabile installata derivi da tecnologie avanzate, favorendo soluzioni ad alto contenuto tecnologico e lo sviluppo delle filiere più innovative.

 

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