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Home » Attualità » Mappatura delle controllate estere e normativa sulle Controlled Foreign Company

Mappatura delle controllate estere e normativa sulle Controlled Foreign Company

2 Luglio 2020 | Approfondimenti

La situazione emergenziale da Covid-19 sta mettendo le imprese italiane davanti alla delicata gestione di problematiche di breve termine, in primis tra tutte l’ottenimento della liquidità necessaria.

Tale contesto porterebbe ad un’evitabile trascuratezza verso impegni di medio/lungo termine, come il calcolo delle imposte, che se non valutati correttamente comporteranno ulteriori oneri per le imprese nazionali.

In quest’ottica, un elemento da considerare da parte delle imprese italiane con controllate estere è l’eventuale assoggettamento alla disciplina del Controlled Foreign Company (Cfc).

La normativa Cfc è stabilita dall’art. 167 del Tuir ed è istituita per contrastare le fattispecie di elusione fiscale eseguite costituendo società in paesi a fiscalità privilegiata.

La mappatura delle potenziali controllate estere, assoggettabili alla suddetta normativa, fornirebbe un quadro dei redditi esteri che verrebbero tassati per trasparenza in capo alla controllante italiana ovvero nella misura della partecipazione agli utili.

Gli elementi da considerare in questa valutazione, anche alla luce degli aggiornamenti alla disciplina Cfc del D.Lgs. 142/2018, sono: imprese da considerare; requisiti per l’applicazione della disciplina; strumenti per evitare l’applicazione della disciplina e fase di comunicazione.

Punto centrale nella valutazione delle controllate estere è stabilire se esse rientrano nella nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del C.c. che risulta di tipo legale e se la controllante italiana partecipa agli utili in misura superiore al 50%.

Inoltre, ai sensi dell’art. 167, rientrano tra le società controllate le stabili organizzazioni estere non residenti in Italia oppure quelle di residenti che abbiano scelto la branch exemption.

Le controllate, per rientrare nella disciplina, devono avere i seguenti requisiti:

  • essere soggette ad una tassazione effettiva inferiore del 50% rispetto a quella che sarebbe applicata in Italia (ai fini del calcolo si considera solo l’IRES);
  • almeno 1/3 dei loro proventi dovrebbero derivare dai c.d. “passive income” (interessi, dividendi, royalties e servizi intercompany).

Per evitare l’applicazione della disciplina Cfc a quelle imprese che rientrano nei suddetti parametri è possibile:

  • presentare un apposito interpello all’Amministrazione Finanziaria, in via preventiva;
  • dimostrare la presenza, in caso di successivo controllo, di un’attività economica effettiva capace di produrre i redditi in questione avvalendosi di molteplici fattori produttivi.

In fase di comunicazione, se la controllante italiana stabilisce, in virtù della valutazione delle sue controllate, la presenza dei requisiti per la disapplicazione del Cfc, dovrà indicare nella sezione I del quadro FC del modello Redditi 2020 la non tassazione per trasparenza dei redditi percepiti dalle partecipate estere.

Sarà necessario inoltre indicare:

  • con il codice 1 il caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello ed esistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina;
  • con il codice 2 il caso di presentazione e assenza di risposta positiva e l’esistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina.

In caso di mancata indicazione sono previste delle sanzioni in capo alla controllante nella misura del 10% dei redditi delle controllate estere e imputabili nel periodo d’imposta per un importo che va dai 1.000 ai 50.000 euro.

 

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