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Home » Attualità » Mutuo di scopo convenzionale: nuovi principi di diritto enunciati dalla Cassazione

Mutuo di scopo convenzionale: nuovi principi di diritto enunciati dalla Cassazione

3 Marzo 2021 | Approfondimenti

Con una recente sentenza depositata il 25 gennaio 2021 la Corte di Cassazione torna a trattare il tema del contratto di mutuo di scopo convenzionale e, in particolare, la problematica connessa alla clausola di destinazione.

Come è noto, il mutuo di scopo costituisce la fattispecie più ricorrente tra i negozi di finanziamento, ovvero tra i contratti di credito che sono rivolti a creare una disponibilità di capitali per un’attività in cui l’utilizzazione sia vincolata. Di conseguenza, il tipo contrattuale del mutuo di scopo non può essere ridotto al solo contratto di mutuo disciplinato dal Codice civile nell’art. 1813.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità sottolineava già in precedenza che, quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, si verifica una deviazione dallo schema contrattuale di cui all’art. 1813 c.c., e l’inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva, in tali casi, ai fini della validità o meno del contratto stesso (Cass. civ., n. 24699/2017).

Considerate dette particolarità del contratto di mutuo di scopo convenzionale, la Suprema Corte con la Sentenza n. 1517/21 ha enunciato il seguente principio di diritto: “La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione”.

La Corte ha, inoltre, sottolineato che nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto.

Tatiana Karabanova

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