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Home » Attualità » Nessun valore contrattuale per le puntuazioni scritte nel corso delle trattative precontrattuali

Nessun valore contrattuale per le puntuazioni scritte nel corso delle trattative precontrattuali

7 Agosto 2020 | Approfondimenti

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata stipula di un preliminare di vendita di un immobile, torna a chiarire alcune questioni in ordine al comportamento che le parti devono mantenere nel corso delle trattative precontrattuali.

In particolare, la Cassazione – dopo aver stabilito che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., spetta al Giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda e di porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli invocati dalle parti, purché i fatti costitutivi posti a base della domanda rimangano quelli allegati – ha statuito che, al fine di valutare il comportamento contrario a buona fede e il recesso ingiustificato dalle trattative, bisogna distinguere tra il vincolo contrattuale che si viene a creare con la stipula di un preliminare di preliminare e la semplice “puntuazione scritta”.

Ed infatti, il preliminare di preliminare, come riconosciuto dalle Sezioni Unite nel 2015, è un accordo valido ed efficace ad obbligare le parti a concludere un successivo contratto quando vi sia un interesse delle stesse ad una formazione progressiva del contratto. In questi casi, la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.

Quando, invece, come nel caso de quo, si sia in presenza di una semplice dichiarazione di intenti, ad avere rilievo è solo il comportamento tenuto dalle parti e non le puntuazioni scritte che, invece, non hanno alcun valore contrattuale ma sono utili solo al fine di valutare la condotta che le parti hanno tenuto rispetto al programma indicato nelle stesse.

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