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Home » Attualità » Nuovo sezionale per la detrazione Iva

Nuovo sezionale per la detrazione Iva

9 Marzo 2018 | Approfondimenti

Il DL 50/2017, come noto, ha apportato delle modifiche alla detraibilità dell’iva relativa alle fatture d’acquisto. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1 del 17 gennaio 2018 ha chiarito che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui in capo al cessionario o committente si verificano due condizioni: l’avvenuta esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura, rendendo sempre più frequente l’ipotesi in cui l’esercizio della detrazione avvenga nella dichiarazione iva annuale.

Prendiamo ad esempio il caso di una fattura datata negli ultimi mesi del 2017; al contribuente possono prospettarsi diversi scenari: se la fattura è ricevuta e registrata entro il 2017, la relativa iva viene portata in detrazione nella liquidazione periodica del mese in cui è stata registrata.

Se invece la fattura viene annotata nei registri del 2018, il diritto alla detrazione dell’iva potrà essere esercitato solo nella dichiarazione iva annuale del 2017, e la fattura andrà registrata in un apposito sezionale (o in altro modo, purchè vi sia il rispetto del principio di una corretta tenuta della contabilità). Imponibile e imposta del sezionale confluiscono in dichiarazione iva nel quadro VF e nel VL. In tal caso l’imposta non transita dalle comunicazioni delle liquidazioni iva periodiche, ma viene comunque riconosciuto il diritto alla detrazione.

Nel caso in cui invece la medesima fattura del 2017 sia ricevuta nel 2018, solo a partire dalla data della ricezione sarà possibile esercitare la detrazione, nonostante l’esigibilità sia sorta nell’anno precedente. In tal caso ci si trova di fronte ad una duplice alternativa: annotare la fattura nel registro degli acquisti del 2018 facendo concorrere la fattura nelle rispettive liquidazioni, oppure annotarla nel registro degli acquisti del 2019 in una apposita sezione riferita al 2018, esercitando dunque la detrazione nella dichiarazione del 2019.

In conclusione, affinchè l’iva di una fattura del 2017 possa confluire nella dichiarazione del 2018, il documento deve essere ricevuto e registrato entro il 30 aprile 2018, termine di presentazione del dichiarativo stesso.

Infine, in conformità al disposto dell’articolo 57 del DPR 633/72, per i soggetti che non abbiano annotato le fatture 2017 nemmeno nel sezionale entro il 30 aprile 2018, è possibile presentare una dichiarazione integrativa iva a favore entro il 31/12/2023.

I professionisti Andersen tax & legal sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’adempimento in commento.

 

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