Newsletter Litigation & Arbitration – novembre 2024
I professionisti della Service Line Litigation & Arbitration di Andersen Antonio de Paoli e Andrea Ferrandi hanno collaborato alla stesura dell’ultima Newsletter europea in materia di mediazione in caso di contenzioso.
La mediazione è una forma di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR). Si tratta di un meccanismo pensato per risolvere una questione tra due o più parti attraverso l’intervento di un mediatore (una terza parte imparziale), in modo più rapido e meno oneroso rispetto a una controversia giudiziaria, con l’obiettivo di raggiungere un accordo extragiudiziale. In Italia, le tempistiche per le cause giudiziali hanno tempi lunghi che portano ad un grosso dispendio di denaro. Ciò rende la mediazione un’opzione interessante per le parti, che possono almeno tentare di raggiungere un accordo amichevole. In molti casi, questo avviene con l’intento di mantenere una relazione positiva tra le parti coinvolte, soprattutto quando la controversia riguarda questioni di natura commerciale.
Di seguito vi pubblichiamo un estratto del contributo dei nostri professionisti e vi invitiamo a leggere l’approfondimento in allegato.
La normativa sulla mediazione in Italia
In Italia, la mediazione è regolata dal Decreto Legislativo n. 28/2010 (come recentemente modificato dal Decreto Legislativo n. 149/2022), che ne delinea le caratteristiche principali. Questo perché la mediazione è un processo relativamente informale e le norme non sono particolarmente dettagliate, permettendo maggiore flessibilità alle parti coinvolte e aumentando la probabilità di raggiungere un accordo.
Inoltre, il Decreto Ministeriale n. 80/2010, ora sostituito dal Decreto Ministeriale n. 150/2023, contiene disposizioni specifiche riguardanti le qualifiche dei mediatori, l’iscrizione e il mantenimento di un registro degli organismi di mediazione e le tariffe relative alla mediazione. I servizi di mediazione sono offerti da organismi di mediazione, che possono essere enti pubblici o privati, iscritti in un registro specifico mantenuto dal Ministero della Giustizia e disponibile sul suo sito web. Le parti devono selezionare un organismo di mediazione situato nella stessa area geografica del giudice competente per la controversia. Tuttavia, possono optare per un organismo alternativo, purché tutte le parti coinvolte siano d’accordo. Ogni organismo di mediazione dispone di un proprio regolamento, che implementa le fonti normative sopra citate e fornisce indicazioni sugli aspetti operativi della mediazione. Tali regolamenti sono generalmente accompagnati da moduli per avviare e aderire alla mediazione, purché non siano in contrasto con le disposizioni legislative.
Tipi di mediazione
È importante delineare i confini legali entro i quali è possibile avviare la mediazione. L’obiettivo della mediazione è risolvere controversie civili o commerciali relative a diritti disponibili (cioè diritti o prerogative che possono essere rinunciati, trasferiti o ceduti dal loro titolare).
Esistono tre tipologie di mediazione:
- Obbligatoria: La mediazione è un requisito obbligatorio prima di avviare un procedimento giudiziario in casi riguardanti controversie su condomini, diritti reali, divisioni, eredità, patti di famiglia, locazioni, comodati, affitti d’azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, joint venture, consorzi, franchising, reti, outsourcing, subforniture e società. È inoltre obbligatoria in presenza di una clausola compromissoria nel contratto.
- Delegata dal giudice: In qualsiasi fase del procedimento, il giudice può ordinare alle parti di tentare di risolvere la controversia attraverso la mediazione. In entrambi i casi, le parti devono essere rappresentate da un avvocato (Art. 5 D.Lgs. 28/2010).
- Facoltativa: Le parti possono decidere di avvalersi della mediazione anche se la materia della controversia non rientra tra quelle per cui la mediazione è obbligatoria. In questo caso, la presenza di un avvocato non è obbligatoria.
Procedura e durata della mediazione
Il primo passo per avviare una mediazione è la presentazione di una richiesta formale, o istanza di mediazione, da parte di una delle parti a un organismo di mediazione competente. L’altra parte deve, di conseguenza, acconsentire a partecipare al processo. L’organismo di mediazione notificherà alle parti la data e l’ora dell’incontro iniziale, che deve essere fissato entro 40 giorni dalla presentazione dell’istanza e non prima di 20 giorni.
Gli incontri di mediazione possono essere svolti anche online. Tutte le parti devono partecipare personalmente. In casi specifici, possono essere sostituite da un rappresentante autorizzato a firmare l’accordo, se necessario. La mediazione può durare fino a tre mesi, con possibilità di una proroga di ulteriori tre mesi, per un totale massimo di sei mesi.
La procedura si conclude con un “verbale negativo,” se le parti non raggiungono un accordo, o con un “verbale positivo,” che contiene i dettagli dell’accordo raggiunto.
Quando l’accordo di mediazione diventa esecutivo
Se tutte le parti sono rappresentate da avvocati e l’accordo è firmato da loro e dai legali, esso costituisce un titolo esecutivo per espropriazione forzata, obbligo di trasferimento di beni, adempimento di obblighi positivi o negativi e iscrizione di ipoteca giudiziale. Negli altri casi, l’accordo è esecutivo solo se approvato, su richiesta delle parti, con decreto del Presidente del Tribunale.
I costi e vantaggi di una mediazione
Per avviare la mediazione è necessario pagare una quota iniziale, con eventuali costi aggiuntivi per gli incontri successivi o in caso di accordo. I costi variano in base al valore economico della controversia, con una media totale di circa 6.000 euro. Se la mediazione è obbligatoria o delegata dal giudice, i costi sono ridotti di un quinto.
Tutti gli atti, documenti e accordi relativi alla mediazione sono esenti da imposte e tasse. Inoltre, se le parti raggiungono un accordo, ognuna ha diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 600 euro.
In sostanza la mediazione è quindi un metodo di risoluzione delle controversie più rapido, economico, confidenziale e flessibile rispetto a una causa o all’arbitrato. Inoltre, le parti sono direttamente coinvolte, e l’accordo di mediazione è personalizzato per soddisfare i loro interessi reciproci, ottenendo così un risultato vantaggioso per entrambe.
