
Nessuna semplificazione sulla garanzia per il rimborso IVA di una stabile organizzazione italiana
Il rimborso IVA presentato da una stabile organizzazione italiana di soggetto non residente non gode delle semplificazioni sulla garanzia da prestare. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, che, con la risposta all’interpello n. 42, ha chiarito quali siano i requisiti per la presentazione dell’istanza di rimborso IVA da parte di una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente, stabilendo a tal proposito la necessaria applicazione delle regole ordinarie (ex art. 38bis del DPR 633/1972).
L’istante dell’interpello suindicato è una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente, controllato da una sub-holding a sua volta controllata da una holding non residente. La stabile organizzazione in questione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate al fine di ricevere chiarimenti circa la corretta interpretazione dell’art. 38bis del DPR 633/1972, con particolare riferimento, in caso di richiesta di rimborso IVA: i) alla possibilità di non presentare alcuna garanzia qualora il patrimonio netto non sia diminuito di oltre il 40% e ii) alla possibilità, concessa ai gruppi societari il cui patrimonio risultante dal bilancio consolidato sia superiore ai 250 milioni di euro, di prestare garanzia mediante la diretta assunzione da parte della capogruppo dell’obbligazione di restituzione integrale della somma da rimborsare.
Sul primo punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che l’istante, in qualità di stabile organizzazione, non redige il bilancio d’esercizio e, pertanto, non esiste alcun patrimonio netto a cui poter fare riferimento. Tuttavia, in conseguenza del principio di univocità ai fini IVA tra soggetto non residente e stabile organizzazione (già affrontato dalla Corte di Giustizia dell’UE con sentenza del 23/03/2006), il requisito della mancata diminuzione del patrimonio netto va verificata in capo alla casa madre e attestato dalla stabile organizzazione mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi con le modalità previste in caso di richiesta di rimborso IVA presentata da un soggetto non residente con rappresentante fiscale in Italia.
Sul secondo punto, l’Agenzia ha chiarito che in forza dell’unitarietà soggettiva tra la stabile organizzazione e la casa madre non residente, è da escludersi la possibilità che quest’ultima presti garanzia assumendosi l’obbligazione di pagamento. In tal caso, infatti, non vi sarebbe alcun patrimonio terzo in aggiunta a quello relativo al soggetto richiedente il rimborso.
Inoltre, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha altresì specificato l’impossibilità in capo alla sub-holding di assumersi l’obbligazione al pagamento. Ad assumere rilievo ai fini dell’applicabilità della semplificazione prevista per i gruppi di società, infatti, è il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato redatto ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 127/1991, normativa quest’ultima non applicabile al caso analizzato poiché la capogruppo è una società non residente nel territorio dello Stato. Pertanto, l’unica possibilità ravvisabile in capo alla stabile organizzazione è quella di prestare garanzia nelle forme ordinarie, vale a dire ad esempio mediante fideiussione o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa assicurativa.
Da ultimo si evidenzia che i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si riferiscono allo specifico caso esaminato, dove l’intera collocazione del gruppo al di fuori del territorio dello Stato costituisce causa di esclusione dall’applicazione delle semplificazioni analizzate. L’applicabilità o meno delle semplificazioni in caso di richiesta di rimborso IVA presentata da una stabile organizzazione italiana andrebbe quindi esaminata caso per caso.
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