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Home » Attualità » Nomina dell’organo di controllo nelle SRL e società cooperative: obbligo rinviato al 2022

Nomina dell’organo di controllo nelle SRL e società cooperative: obbligo rinviato al 2022

23 Luglio 2020 | Approfondimenti

Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, l’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle SRL e nelle società cooperative è stato rinviato al 2022. La modifica all’art. 379, comma 3, del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza è portata dall’emendamento inserito dalla Commissione Bilancio all’art. 51 bis del “Decreto Rilancio”, in sede di conversione in legge. Di conseguenza, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo sarà operativo solo con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

L’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore lo scorso anno, aveva originariamente fissato al 16 dicembre 2019 il termine entro cui le SRL e le società cooperative, già costituite al 16 marzo 2019, avrebbero dovuto provvedere alla nomina dell’organo di controllo, sulla base delle nuove soglie previste dall’art. 2477 c.c..

Con la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, tale obbligo era già stato differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, fissata, in prima convocazione, al 30 giugno 2020 dal Decreto Cura Italia.

Alla luce dell’ulteriore proroga recentemente entrata in vigore, occorrerà valutare due aspetti di particolare rilevanza.

Il primo, legato alla posizione degli organi di controllo o revisori già nominati. Nel caso di opzione per il solo revisore legale, potrà intervenire la revoca.  Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lett. i) del DM 261/2012, infatti, costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. In caso di revoca immediata, la riapertura dei termini disposta potrà evitare, altresì, il problema del cosiddetto “cooling off” di cui all’art. 8 del suddetto Decreto Ministeriale, richiedendosi, per l’assunzione di un nuovo incarico nella medesima società, che sia trascorso almeno un anno. Obbligo che comunque non troverebbe applicazione in caso di risoluzione consensuale.

Qualora sia presente l’organo di controllo, invece, non sarà ravvisabile né una causa di decadenza né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea. Pertanto, la carica rimarrà confermata fino alla scadenza naturale del mandato. In sostanza, il differimento dell’obbligo di nomina rischierà di penalizzare le aziende virtuose che avevano rispettato l’originario termine, favorendo invece quelle che non vi avevano provveduto.

Il secondo aspetto è invece strettamente connesso al mancato coordinamento di tale proroga con l’entrata in vigore, fissata al 2021, degli strumenti di allerta previsti dal D.Lgs. 14/2019. Lo slittamento dell’obbligo al 2022 priverà infatti, per un periodo significativo, certune imprese italiane degli organi di controllo che dovrebbero segnalare tempestivamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi. Assenza che, in un periodo tanto delicato, potrebbe portare gravi pregiudizi alle aziende in difficoltà, per le quali invece la circostanza imporrebbe controlli tempestivi.

 

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