Notifica dell’atto di citazione al convenuto straniero
Nella recente pronuncia del 31 gennaio 2019, n. 2966 la Suprema Corte chiarisce che la notificazione di atti ad impulso processuale effettuata nei confronti di un cittadino straniero deve seguire le modalità di cui all’art. 142 c.p.c. qualora dalla documentazione in possesso del notificante risulti evidente la provenienza estera del destinatario.
Il giudizio trae origine dalla domanda di usucapione, parzialmente accolta in primo grado nella contumacia del convenuto, il quale proponeva appello e poi ricorso per Cassazione, deducendo la nullità della sentenza per omessa notificazione al convenuto dell’atto di citazione nelle forme previste dall’art. 142 c.p.c., comma 2 anziché in quelle dell’art. 143 c.p.c. per essere cittadino americano e, quindi, persona cui avrebbe dovuto applicarsi la previsione dell’art. 142 c.p.c., concernente la “notificazione a persona non residente, né dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica” e non nelle modalità previste dall’art. 143 c.p.c. poiché non si tratta di “notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”.
La Cassazione denota che dalla stessa documentazione in possesso dell’attore e concernente l’immobile oggetto della pretesa usucapione, emerge l’indicazione quale proprietario di un soggetto con codice fiscale in cui l’estremo (codice “Z”) indica la provenienza estera dello stesso.
Secondo la Suprema Corte, in presenza di tali informazioni circa l’origine estera della persona destinataria della notifica deve ritenersi rientrare nella ordinaria diligenza, esigibile da parte del notificante quale espressione di lealtà processuale, un’attività di indagine coerente con l’informazione disponibile e che avrebbe dovuto essere svolta presso l’ufficio consolare di riferimento per la verifica della nuova residenza.
Viceversa non appare idonea ad assolvere al minimum di diligenza esigibile nel caso di specie, la ricerca effettuata dal notificante presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva con il destinatario straniero, così privato della effettiva possibilità di conoscere l’atto di citazione.
