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Home » Attualità » Novità del nuovo Patent Box: cumulabilità con il credito d’imposta ricerca e sviluppo

Novità del nuovo Patent Box: cumulabilità con il credito d’imposta ricerca e sviluppo

16 Maggio 2024 | Approfondimenti

La nuova Legge di Bilancio ha introdotto delle modifiche in merito alla disciplina del nuovo Patent Box, la quale mira alla valorizzazione dei beni immateriali posseduti dalle imprese.

La misura è rivolta ai soggetti titolari di reddito d’impresa nonché agli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato ed aventi in Italia una stabile organizzazione (a condizione che gli stessi siamo residenti in Paesi con i quali risulti in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione, e con i quali lo scambio informazioni sia effettivo).

 

Principi generali del Patent Box

L’esercizio del diritto d’opzione ha valenza quinquennale, è irrevocabile ed è rinnovabile (art. 6, co. 1 del DL 146/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215).

Rientrano nella base di calcolo, in seguito alle modifiche aventi ad oggetto l’art. 6, co. 3, del DL 146/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215:

  • i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright
  • brevetti per invenzione industriale
  • disegni e modelli di utilità che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa

Sono esclusi dall’agevolazione Patent Box i marchi d’impresa ed il know-how.

L’agevolazione consiste in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti beni immateriali. In particolare, è prevista una maggiorazione del 110% (in luogo del 90% inizialmente previsto) di tali costi, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.

Il beneficio porta quindi a una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP.

 

Cumulabilità della deduzione con il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

Per effetto dell’abrogazione dell’art. 6, co. 9 del DL 146/2021 ad opera dell’art. 1, co. 10 della L. 234/2021, la “super deduzione” è cumulabile con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Posto che la base di calcolo del credito d’imposta è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, i costi devono esseri assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo Patent Box (circ. Agenzia delle Entrate 5/2023, § 4.5).

A tal fine, i costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d’imposta devono essere assunti al netto sia dell’imposta sui redditi che dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione (derivante, appunto, dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box).

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