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Home » Attualità » Nuove percentuali di imponibilità per dividendi e plusvalenze

Nuove percentuali di imponibilità per dividendi e plusvalenze

13 Luglio 2017 | Approfondimenti

Il decreto Mef fissa le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze

Con la pubblicazione del DM Economia del 26 maggio 2017 in Gazzetta Ufficiale, sono state fissate le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate. Tale rideterminazione si è resa necessaria a seguito della riduzione dell’aliquota Ires che, come noto, è stata ridotta dal 27,5% al 24%, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.
La percentuale viene calcolata in modo che la somma dell’Ires pagata dalla società e l’Irpef pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell’Ires, comportando di conseguenza un aumento del prelievo Irpef sul socio, lasciando però invariato il livello di tassazione complessivo dei dividendi e delle plusvalenze.

(Le partecipazioni qualificate sono partecipazioni, diritti o titoli ceduti che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni).

Per quanto riguarda dividendi e proventi assimilati, riferiti ad utili prodotti a partire dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2016, questi concorreranno alla formazione del reddito complessivo dei soggetti Irpef nella misura del 58,14%, se derivanti da partecipazioni qualificate, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell’esercizio dell’impresa. Resta invece l’imposta sostitutiva del 26% sull’utile lordo derivante da partecipazioni non qualificate.

Allo stesso modo concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% gli utili derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio d’impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
Restano ferme le percentuali di imponibilità del 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e del 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2007 e anteriormente al 31 dicembre 2016.
Il decreto si occupa anche dei dividendi percepiti da enti non commerciali, stabilendo la nuova percentuale di imponibilità che passa dal 77,78% al 100% del relativo ammontare.
Per quanto riguarda le plusvalenze e minusvalenze, le novità introdotte dal Decreto si applicheranno a quelle realizzate dopo il 1 gennaio 2018; in caso di percezione dilazionata di corrispettivi derivanti da cessioni effettuate anteriormente a tale data, verrà applicata la vecchia percentuale. Questo per dare rilevanza al momento di realizzo e non a quello della percezione del reddito. La nuova quota di imponibilità per le plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa è pari a quella applicata agli utili (58,14%); inoltre per le plusvalenze realizzate da soggetti Irpef, che rispettino i requisiti per l’applicazione della participation exemption, è prevista allo stesso modo una base imponibile del 58,14%.

 

I professionisti Andersen & Legal sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento in commento.

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