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Home » Attualità » Nuove Regole dell’International Bar Association Sulle Prove nell’Arbitrato Internazionale

Nuove Regole dell’International Bar Association Sulle Prove nell’Arbitrato Internazionale

13 Aprile 2021 | Approfondimenti

È ben noto che l’autonomia e la flessibilità delle parti sono tra i vantaggi più significativi dell’arbitrato come strumento di risoluzione delle controversie, soprattutto di quelle internazionali. A garanzia di tale flessibilità i regolamenti della maggioranza delle istituzioni arbitrali non contengono delle regole specifiche riguardo l’assunzione delle prove, lasciando le parti libere di plasmare le forme di svolgimento dell’arbitrato.

Tuttavia, per le parti dell’arbitrato internazionale, provenienti spesso da ordinamenti che possono essere anche molto diversi tra di loro, non è sempre agevole trovare un accordo sulla modalità di svolgimento della fase istruttoria nel processo arbitrale. Per venire incontro a tale esigenza, nel 1983 l’ International Bar Association (“IBA”) aveva adottato la prima edizione delle regole in tema di assunzione di prove (“Regole IBA”).

Le Regole IBA sono state aggiornate nel corso degli anni. Gli ultimi interventi che si registrano sono per lo più finalizzati ad adattare il procedimento arbitrale, e in particolare la fase istruttoria, al rapido progresso tecnologico, in modo da rendere le modalità di assunzione delle prove più rapida, efficace e sicura.

Infatti, con la modifica del 17 dicembre 2020, le nuove Regole affrontano le questioni della cyber security e della protezione dei dati, prevedendo che le questioni stesse siano oggetto di consultazione tra le parti dell’arbitrato ed il collegio arbitrale nelle primissime fasi del procedimento.

È prevista espressamente la possibilità di “Udienze Remote”, intendendosi udienze condotte, per l’intera udienza o per parti di essa, o solo in relazione a determinati partecipanti, mediante teleconferenza, videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione alla quale partecipano contemporaneamente persone che si trovano in più di un luogo.

L’art. 8 delle nuove Regole prevede che il collegio arbitrale, su richiesta delle parti o anche d’ufficio, previa consultazione delle parti, può ordinare lo svolgimento delle udienze istruttorie in modalità remota, definendo un protocollo di udienza remota ai fini di condurre la stessa in modo efficiente, equo e, per quanto possibile, senza interruzioni. Il protocollo può riguardare gli strumenti tecnologici da utilizzare, il controllo preventivo degli strumenti medesimi o la formazione all’uso degli stessi, gli orari di inizio e di fine delle udienze remote considerando, in particolare, i fusi orari in cui si troveranno i partecipanti, il modo in cui i documenti possono essere presentati a un testimone o al collegio arbitrale, le misure per assicurare che i testimoni che depongono oralmente non siano impropriamente influenzati o distratti.

Ulteriori aspetti sui quali l’IBA è intervenuta con le recenti modifiche del 2020 riguarda la modalità di produzione dei documenti. Le nuove Regole prevedono ora all’art. 3 co. 5 che, qualora il tribunale lo richieda, le parti possono replicare alle obiezioni della controparte sulla produzione dei documenti. Il comma 7 dello stesso articolo permette gli arbitri di pronunciarsi sull’obiezione senza necessità di sentire ulteriormente le parti.

L’art. 4 co. 6 delle nuove Regole è stato ora modificato per chiarire che le deposizioni dei testimoni di secondo turno possono affrontare “nuovi sviluppi di fatto che non avrebbero potuto essere affrontati in una precedente deposizione dei testimoni”. Una norma simile è stabilita per le relazioni dei periti di parte (art. 5 co. 3).

Inoltre, è stata inserita una nuova disposizione che prevede esplicitamente il potere del collegio arbitrale di escludere le prove ottenute illegalmente (art. 9). Considerando che i vari ordinamenti nazionali disciplinano in modo diverso le norme sull’ammissibilità delle prove ottenute illegalmente, le decisioni degli arbitri su tale questione possono variare di conseguenza, il che spiega la mancanza della definizione di “prove ottenute illegalmente” nelle nuove Regole.

Tatiana Karabanova

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