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Home » Attualità » Privilegio professionale anche per contributo integrativo e rivalsa IVA

Privilegio professionale anche per contributo integrativo e rivalsa IVA

16 Gennaio 2018 | Approfondimenti

La legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore il 1 gennaio 2018, ha introdotto rilevanti novità per i professionisti.

Con le modifiche apportate dal comma 474 della citata legge, l’art. 2751bis comma 1 n. 2  c.c. assume la seguente nuova dicitura:

“Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

2) “le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto“.”

Con tale intervento la legge di bilancio 2018 ha previsto l’estensione alla generalità dei professionisti della qualificazione privilegiata della parte di credito ascrivibile al contributo integrativo applicato all’onorario. A questo proposito, si rammenta che, prima di questa modifica normativa, il privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis comma 1 n.2 del contributo integrativo era attribuito esclusivamente agli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti.

La novità più significativa è invece relativa al credito di rivalsa IVA, in quanto comporta un mutato riferimento normativo per i professionisti, i quali, per la parte del credito IVA derivante dall’emissione della fattura  non saranno più soggetti alle prescrizioni dell’art. 2758 comma 2 c.c.. Prima dell’intervento normativo, infatti, dal punto di vista civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento generava un credito di rivalsa Iva, autonomo rispetto al credito per la prestazione professionale, ma ad esso connesso. Il credito di rivalsa poteva godere del solo privilegio speciale di cui all’art. 2758, secondo comma, con il vincolo della sussistenza dei beni su cui esercitare la causa di prelazione (Cass. Civ. n. 15690 12 giugno 2008). Semplificando si può affermare che il riconoscimento formale del privilegio speciale non dava luogo ad un riconoscimento “sostanziale” del credito di rivalsa, mancando il bene sul quale esercitarlo. L’attribuzione del privilegio generale a tale credito rappresenta quindi un importante elemento di innovazione.

La conseguenza più rilevante è rappresentata dal superamento delle criticità interpretative in materia di fatturazione ed emissione della nota di variazione (art. 26 del DPR 633/1972). Prima della modifica operata dalla L. 205/2017, si verificava spesso l’ipotesi in cui il professionista incassava soltanto la parte privilegiata del proprio credito, ascrivibile esclusivamente all’onorario – ed eventualmente al contributo previdenziale – ma non all’IVA, in quanto avente natura chirografaria.

Tale problematica non si pone più per il credito professionale ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento successivamente al 1° gennaio 2018, ovvero non è più configurabile la scissione tra la quota privilegiata e quella chirografaria del credito riconosciuto in ambito della procedura concorsuale.

Un’applicazione retroattiva della novità normativa potrebbe, peraltro, essere prospettata in ipotesi di concordato preventivo avviato prima del 1° gennaio 2018, non essendo prevista una formale fase di accertamento del passivo – ma soltanto una verifica ai fini del riconoscimento del diritto di voto.

I professionisti Andersen & Legal  sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento in commento.

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