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Home » Attualità » Public Law in Action – illegittimità costituzionale della Moratoria FER Sardegna e FER X Transitorio

Public Law in Action – illegittimità costituzionale della Moratoria FER Sardegna e FER X Transitorio

13 Marzo 2025 | Approfondimenti

Con la newsletter Public Law in Action, la service line Public Law di Andersen, coordinata dall’avv. Carlo Gioffré, analizza le ultime novità normative e le più rilevanti pronunce giurisprudenziali dal mondo dell’energia, dell’ambiente e dei contratti pubblici.

In quest’ultimo numero, i professionisti di Andersen hanno analizzato, in materia energy, l’entrata in vigore del Decreto FER X Transitorio, la pubblicazione della Legge Aree Idonee in Friuli Venezia Giulia, il DM Compensazioni, la conversione in legge del DL Emergenze e le disposizioni ARERA sulla conclusione del regime di scambio sul posto, nonché la pronuncia della Corte Costituzionale circa l’illegittimità della Moratoria FER in Sardegna. In materia di ambiente, si segnala la consultazione pubblica sul Piano Sociale per il Clima. Da ultimo, le più recenti sentenze sugli appalti pubblici.

Moratoria FER Sardegna è costituzionalmente illegittima

Con la sentenza del 14 gennaio 2025, n. 28, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5, nota come la Moratoria FER sarda, che reca misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali. Tale art. 3, impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha introdotto misure di salvaguardia consistenti nel divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, dell’approvazione del Piano Regionale di Sviluppo, dell’aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell’aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge regionale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale disposizione regionale contrasti con gli art. 3 e 4 dello statuto speciale della Regione Sardegna, nonché con l’art. 117, comma 1 Cost., in relazione all’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e ai principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla direttiva RED II.

In particolare, il D.Lgs. n. 199/2021 è adottato nell’esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente e competenze concorrenti in materia di energia, nonché in attuazione della direttiva RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Infatti, è lo stesso Green Deal europeo mira alla tutela dell’ambiente mediante la diffusione delle rinnovabili. In questo senso, l’istituzione di una moratoria quale quella dell’art. 3 della legge regionale viola i principi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, nello specifico il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6) e l’avvio di procedure agevolate nelle aree da considerarsi temporaneamente idonee (comma 8).

FER X Transitorio in vigore

Lo scorso 28 febbraio è entrato in vigore il Decreto FER X Transitorio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con cui sono stati disposti dei meccanismi di supporto per impianti FER con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 28 febbraio 2025 e, trattandosi di una misura “transitoria”, cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza uguale o inferiore a 1 MW, decorsi 60 giorni dalla data in cui sarà raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW (qualora tale data sia anteriore al 31 dicembre 2025).

Una volta terminato il periodo di validità del Decreto transitorio, si applicherà il “Decreto FER X” a regime, attualmente in corso di approvazione, che dispone gli stessi meccanismi di supporto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il FER X transitorio incentiva gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, gli impianti idroelettrici e gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW hanno accesso diretto al meccanismo di supporto.

Gli impianti di potenza superiore a 1 MW accedono al meccanismo di supporto mediante la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE, in cui vengono messi a disposizione periodicamente dei contingenti di potenza distinti per tecnologia. Nell’istanza di partecipazione, i proponenti devono indicare l’offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio. All’esito delle procedure, il GSE forma le graduatorie che indicano gli impianti che hanno accesso al meccanismo di supporto.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto FER X transitorio, su proposta del GSE, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotterà le Regole Operative relative al presente meccanismo di supporto. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle Regole Operative, il GSE emanerà il primo avviso pubblico per le procedure competitive.

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