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Home » Attualità » Public Law in Action – Le ultime dal diritto amministrativo

Public Law in Action – Le ultime dal diritto amministrativo

2 Aprile 2024 | Approfondimenti

Nell’ultima newsletter Public Law in Action i professionisti di Andersen di diritto amministrativo approfondiscono le ultime novità legislative del settore energetico e degli appalti pubblici.

Di seguito pubblichiamo un estratto dell’approfondimento completo che vi invitiamo a leggere e che contiene importanti aggiornamenti riguardanti il decreto MASE e la tematica dell’equo compenso.

Firmato il decreto MASE “Pratiche ecologiche”

In data 16 marzo, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto ministeriale denominato “Pratiche ecologiche”, attuativo della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell’economia circolare – pratiche ecologiche”. Il decreto prevede un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili e fino a 600.000 euro. Sono incentivabili tre tipologie di interventi:

  • Interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
    • nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l’efficienza dell’uso di nutrienti con conseguente riduzione dell’uso di fertilizzanti sintetici, e l’aumento dell’approvvigionamento di materiale organico nei suoli
    • la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica
  • interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine
  •  interventi finalizzati a migliorare l’efficienza degli impianti esistenti per la produzione di biogas per i quali le aziende agricole proprietarie non beneficino degli incentivi per la riconversione alla produzione di biometano

Si prevede che il 40% delle risorse, pari a 77,2 milioni di euro, siano destinate a progetti ubicati nel sud Italia, mentre la quota restante è dedicata ai progetti del centro-nord. A seguito della firma del Ministro, il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti.

Tra novità giurisprudenziali del settore energetico risulta di particolare interesse la sentenza del Consiglio di Stato nei confronti dell’ARERA.

I limiti del potere di regolazione dell’ARERA

Consiglio di Stato, sez. II, del 7 marzo 2024, n. 2255.
Con la presente sentenza, la Sezione II del Consiglio di Stato ha affrontato il tema del principio di legalità sostanziale e procedurale in relazione alle autorità indipendenti, analizzando la struttura del loro potere ed enucleando i limiti della cosiddetta teoria dei poteri impliciti. Il caso di specie ha ad oggetto l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che attraverso l’adozione di una delibera aveva fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Nella delibera, è stata effettuata una categorizzazione analitica delle tipologie di impianti, prevedendo per ciascuna di tali tipologie un regime regolatorio e tariffario differente. Inoltre, erano stati dettati requisiti per gli impianti cosiddetti “minimi”, con lo scopo di sottrarre quest’ultimi al mercato concorrenziale. Il Consiglio ha rilevato la violazione del principio di legalità, in quanto la legge aveva attribuito all’ARERA il mero compito di individuare il metodo tariffario, mentre l’autorità ha adottato una misura regolatoria che eccede il mandato legislativo. All’interno di un contesto normativo caratterizzato dall’indebolimento della legge, tale principio ha lo scopo di “vincolare l’uso del potere amministrativo al diritto democraticamente statuito”, non essendo una declinazione procedurale del principio sempre idonea a superare un significativo deficit di legalità sostanziale. Con riferimento alla teoria dei poteri impliciti, si rileva che va respinta la linea
interpretativa che, con assolutezza, “ritiene di poter trasformare senza limiti l’enunciazione di scopi in poteri nuovi e innominati”.
Infatti, è possibile parlare di attribuzioni conferite implicitamente soltanto con riguardo a poteri strumentali sussumibili nello stesso spazio giuridico del potere principale, cioè situati all’interno dei confini individuati dalla norma attributiva, in ordine ai seguenti elementi: interesse pubblico conseguito; punto di incidenza materiale; soggetti destinatari; tipo e grado di incisione delle posizioni giuridiche soggettive.

Per quanto riguarda le ultime novità in materia di appalti pubblici vi segnaliamo il parere di precontenzioso dell’ANAC sull’equo compenso.

ANAC: parere di precontenzioso in materia di equo compenso

Con parere di precontenzioso n.101 del 28 febbraio 2024, di recente pubblicato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha affrontato il tema dell’equo compenso in relazione alle procedure di gara che hanno ad oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura. In particolare, si questionava sulla possibilità di considerare anomala l’offerta economica presentata da un operatore economico, che fosse caratterizzata da un ribasso tale per cui il compenso professionale non fosse adeguatamente rispettato.
L’Autorità ha rilevato che la disciplina in materia di equo compenso e quella in materia di contratti pubblici si rapportano in modo non del tutto chiaro, foriero di difficoltà interpretative e oscillazioni. Tuttavia, alla luce delle ultime tendenze giurisprudenziali e di interpretazione autentica, è possibile affermare che non possa operare l’eterointegrazione del bando di gara e, per tale ragione, i partecipanti alla gara che presentano un’offerta, sì aderente al bando, ma non conforme alla L. 49/2023 in materia di equo compenso, debbano essere
esclusi. Infatti, l’eterointegrazione dei bandi con obblighi imposti dalla legge è possibile solamente in casi eccezionali, dal momento che l’enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili non è conforme al principio di certezza del diritto e massima concorrenza.

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