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Home » Attualità » Autonomia statutaria e ampliamento delle cause di recesso dei soci

Autonomia statutaria e ampliamento delle cause di recesso dei soci

24 Febbraio 2026 | Approfondimenti

Procedimento legale in caso di recesso per cause convenzionali: limiti alla derogabilità

Il Comitato Notarile del Triveneto si è pronunciato sulla legittimità di clausole statutarie che prevedano, in presenza di specifiche cause ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate dalla legge, la liquidazione delle azioni del socio recedente secondo criteri tali da determinare un valore anche inferiore rispetto a quello stabilito dall’art. 2437-bis c.c.

In tale prospettiva, la liquidazione assume la funzione di corrispettivo del diritto di recesso, in linea con quanto previsto dall’art. 1373, comma 3, c.c., il quale consente alle parti di attribuire rilevanza contrattuale al recesso e ai relativi effetti patrimoniali.

Il ruolo dell’autonomia statutaria nelle cause di recesso

Questa interpretazione amplia sensibilmente gli spazi riconosciuti all’autonomia privata, consentendo allo statuto di introdurre ipotesi di recesso ulteriori e più articolate. Tra queste, rientra il recesso collegato al mancato consenso del socio rispetto a deliberazioni assembleari aventi ad oggetto, ad esempio, la nomina o la revoca degli amministratori, l’approvazione del bilancio o la distribuzione degli utili, il trasferimento della sede sociale in ambito nazionale o la delega dell’organo amministrativo a deliberare l’aumento di capitale o l’emissione di obbligazioni convertibili.

Il recesso può inoltre essere previsto anche in relazione a eventi estranei all’adozione di specifiche deliberazioni, come risultati economici negativi della società, alienazione di determinati asset o rami d’azienda, cessazione di alleanze commerciali strategiche o altre circostanze idonee a incidere sull’interesse del socio alla permanenza nella compagine sociale.

La dottrina prevalente, unitamente alla prassi notarile, ammette altresì il recesso convenzionale ad nutum, subordinato all’obbligo di preavviso, che non può essere inferiore a 180 giorni. Tale facoltà può essere attribuita indistintamente a tutti i soci oppure riconosciuta soltanto ad alcuni di essi, in base a specifiche previsioni statutarie.

Criteri di liquidazione della partecipazione del socio

Secondo i Notai del Triveneto, la liquidazione spettante al socio che esercita un recesso convenzionale può essere determinata in misura inferiore rispetto ai criteri previsti dalla legge, soprattutto nei casi in cui lo statuto non disciplini espressamente le modalità di valutazione della partecipazione.

Tale impostazione trova fondamento nell’art. 1373 c.c., che consente di inserire nei contratti clausole di recesso, prevedendo anche l’obbligo, per il soggetto che esercita tale facoltà, di corrispondere una somma predeterminata.

Limiti all’ autonomia statutaria

Resta inteso, tuttavia, che l’autonomia statutaria non può tradursi nell’azzeramento del valore di liquidazione né in una sua riduzione tale da risultare contraria ai principi di equità e correttezza, dovendosi in ogni caso assicurare un congruo equilibrio tra libertà negoziale e tutela del socio recedente.

Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza ha posto limiti significativi a tale autonomia: in particolare, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 903/2020, ha affermato l’illegittimità della clausola statutaria che imponga la liquidazione del socio recedente mediante corresponsione di una somma pari al solo valore nominale della partecipazione.

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