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Home » Attualità » Registro OAM e Criptovalute

Registro OAM e Criptovalute

22 Aprile 2022 | Flash News

Il 17 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. 23 gennaio 2022 che dettaglia gli obblighi che sono tenuti a rispettare i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale[1] e i prestatori di servizi di portafoglio digitale[2] che intendono svolgere la propria attività nel territorio nazionale.

Tali obblighi si esplicitano principalmente nei seguenti adempimenti:

  • Iscrizione nella sezione speciale del Registro della valuta gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM);
  • Trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dei dati delle operazioni in criptovaluta.

Iscrizione nella sezione speciale del Registro

È considerata condizione essenziale che i prestatori di servizio relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale debbano iscriversi all’OAM.

I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale (prevista per il prossimo 18 maggio) del registro già svolgono l’attività, anche on-line, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti devono effettuare la comunicazione entro sessanta giorni dalla sopracitata data.

Nel caso in cui non verranno rispettati i termini o il diniego da parte dell’OAM, l’attività esercitata sarà considerata abusiva. Inoltre, la comunicazione dovrà avvenire per via telematica attraverso un’area privata del portale dell’OAM.

Di seguito, verificata la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata da parte dell’OAM, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, questa deciderà se negare o disporre l’iscrizione nella sezione speciale del registro.

Requisiti e tempistiche per la trasmissione dei dati

I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale dovranno rispettare le seguenti clausole:

  • trasmettere all’OAM i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana per via telematica; oggetto della comunicazione sono per lo specifico:
  1. i dati identificativi del cliente;
  2. i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun operatore.
  • La trasmissione dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

I dati raccolti potranno essere visionati dalla Guardia di Finanza (GdF) e dalle altre forze dell’ordine, nell’esercizio delle loro funzioni investigative e di polizia.

[1] Per Prestatori di servizi si intendono coloro i quali forniscono a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali principalmente all’utilizzo, scambio, conservazione e conversione di valuta virtuale.

[2] per Prestatori di servizi di portafoglio digitale si intendono coloro i quali sono proprietari di un wallet, che forniscono, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

 

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